Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma quali sono i limiti entro cui un imputato può contestare la decisione del giudice? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato sul trattamento sanzionatorio, stabilendo che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere messa in discussione solo in casi eccezionali. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur confermando la sua colpevolezza, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo l’entità della pena inflitta. Nonostante la riduzione, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione carente o solo apparente proprio in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, i giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità, se non a condizioni ben precise.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: I Limiti al Sindacato sul Trattamento Sanzionatorio
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione dei limiti del giudizio di Cassazione. La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio non è ammissibile se la decisione del giudice di merito non è frutto di puro arbitrio o non è supportata da una motivazione manifestamente illogica.
Nel caso specifico, queste condizioni non sussistevano. Anzi, la Corte d’Appello non solo aveva fornito una motivazione, ma aveva anche agito a favore dell’imputato, procedendo a una riduzione della pena. Questo dimostra che il giudice aveva esercitato la propria discrezionalità in modo ponderato e non arbitrario. Pertanto, secondo la Cassazione, l’onere motivazionale era stato pienamente assolto nel rispetto dei principi guida del sistema. Invocare una presunta carenza di motivazione in un contesto del genere è risultato, quindi, un tentativo infruttuoso di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda, cosa che esula dai poteri della Corte di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in un processo penale deve essere attentamente ponderata. Contestare il trattamento sanzionatorio in Cassazione è una strada percorribile solo quando si possono evidenziare vizi macroscopici nella decisione del giudice, come un’assoluta mancanza di logica o una palese arbitrarietà. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la pena inflitta. La pronuncia serve da monito: i ricorsi presentati senza solidi argomenti giuridici sulla violazione di legge o sulla manifesta illogicità della motivazione sono destinati all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa da un giudice?
No, non è sempre possibile. La contestazione del trattamento sanzionatorio in sede di Cassazione è ammessa solo se la decisione del giudice di merito è frutto di arbitrio o se la motivazione a supporto è manifestamente illogica. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la pena irrogata.
Cosa significa che la motivazione del giudice sulla pena non deve essere “manifestamente illogica”?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice per arrivare a determinare quella specifica pena deve essere coerente, comprensibile e non contraddittorio. La Cassazione non può sostituire la valutazione del giudice con la propria, ma solo verificare che il percorso logico seguito sia corretto e non palesemente irragionevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto per aver ridotto la pena irrogata, ha confermato la pronuncia di condanna per i reati ascritti all’imputato.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge, nonché mancanza e/o apparenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio) non è consentito in sede di legittimità, qualora la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assist da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie, ove, peraltro, il Giudice di appello ha proceduto ad una riduzione della pena (p. 4 sent. imp.). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore de te