Trattamento Sanzionatorio e Obbligo di Motivazione: La Cassazione Chiarisce
Il corretto trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alla gravità del reato e alla personalità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti dell’obbligo di motivazione del giudice, specialmente quando la pena inflitta si avvicina al minimo previsto dalla legge. La vicenda trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, confermata in appello, contro cui l’imputata ha proposto ricorso lamentando proprio un vizio nella determinazione della sanzione.
I Fatti di Causa: Il Furto con Destrezza
Il caso riguarda una donna condannata in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato. In particolare, era stata ritenuta responsabile di essersi appropriata di un orologio di grande valore, sfilandolo dal polso della vittima con un gesto repentino – abbracciandola e afferrandole il braccio – per poi darsi alla fuga. I giudici di merito avevano riconosciuto le aggravanti della destrezza e dell’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale di Vercelli, sia per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità sia per la pena inflitta.
Il Motivo del Ricorso: Una Critica al Trattamento Sanzionatorio
L’imputata, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e perché la pena fosse stata fissata in quella specifica misura, nonostante sul punto fosse stato presentato uno specifico motivo di appello.
La Decisione della Cassazione e l’Obbligo di Motivazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e basata su un principio giurisprudenziale consolidato. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso era infondato perché la Corte d’Appello aveva, in realtà, motivato la sua decisione. I giudici di merito avevano escluso la concessione delle attenuanti generiche evidenziando la prevalenza di elementi negativi, quali la gravità dei fatti, il considerevole valore economico del bene rubato, le condizioni soggettive dell’imputata e, non da ultimo, la totale mancanza di resipiscenza (pentimento).
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede in un principio fondamentale relativo all’obbligo di motivazione. La Corte ribadisce che, quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale (ovvero la soglia minima prevista dalla legge per quel reato), l’obbligo di motivazione del giudice si attenua. In questi casi, non è necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento preso in considerazione. È invece sufficiente il richiamo al criterio generale di “adeguatezza” della pena. Questo richiamo, secondo la giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013), include implicitamente la valutazione di tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Poiché nel caso di specie si trattava di un furto pluriaggravato e la pena era vicina al minimo, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta più che sufficiente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Stabilisce che contestare in Cassazione la misura di una pena vicina al minimo legale è un’operazione complessa e destinata all’insuccesso se la decisione del giudice di merito contiene, anche in forma sintetica, un riferimento alla congruità della sanzione e agli elementi negativi che hanno sconsigliato la concessione delle attenuanti. Questa pronuncia rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, a patto che essa sia motivata in modo logico e coerente con i principi normativi, seppur in maniera succinta quando la sanzione non si discosta significativamente dal minimo edittale.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
Sì, ma con limiti precisi. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente, soprattutto perché la pena era vicina al minimo previsto dalla legge.
Quando si attenua l’obbligo del giudice di motivare la pena?
Secondo la Corte, l’obbligo di motivazione si attenua quando viene inflitta una pena prossima al minimo edittale. In tali casi, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza della pena, che include implicitamente la valutazione degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche evidenziando la prevalenza di elementi negativi, quali la gravità dei fatti, il notevole valore economico del bene sottratto, le condizioni soggettive dell’imputato e la sua mancanza di resipiscenza (pentimento).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli del 25 gennaio 2022, con la quale NOME era stata ritenuta responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 110, 61 n. 7, 624 e 625 cod.pen., per essersi appropriata, abbracciandolo e afferrandogli il braccio, dell’orologio Patek Philippe mod. Aquanaut che la parte offesa portava al polso e dandosi alla fuga. Con l’aggravante di aver commesso il furto con destrezza ed avendo cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.
NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello.
3.11 motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, rappresentando l’insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al contrario la prevalenza degli elementi negativi ( gravità dei fatti, valore economico, condizioni soggettive, mancanza di resipiscenza); peraltro, si tratta di pena prossima al minimo edittale, trattandosi di furto pluriaggravato, per cui vale il consolidato principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – Rv. 256464 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso “n Roma, il 17 ottobre 2024
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