Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 39828/2024 offre un’importante lezione sul trattamento sanzionatorio e sui limiti del sindacato di legittimità. Quando un imputato contesta la pena inflitta, quali sono i criteri che la Suprema Corte utilizza per valutare la fondatezza del ricorso? Questo caso, relativo a una condanna per rapina aggravata, chiarisce come la valutazione del giudice di merito, se ben motivata, sia difficilmente censurabile in sede di Cassazione.
I Fatti del Ricorso
Un soggetto, condannato per il reato di rapina aggravata, presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma. La decisione di secondo grado aveva confermato sia la sua responsabilità penale sia la pena irrogata. Le doglianze del ricorrente si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato. In particolare, si contestava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche già riconosciute, che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando le censure mosse dall’imputato come ‘manifestamente infondate’. Questa decisione implica che le argomentazioni del ricorrente non avevano alcuna probabilità di essere accolte, in quanto la sentenza impugnata era stata motivata in modo logico e coerente con la legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni sul Trattamento Sanzionatorio
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte di Appello per giustificare la pena inflitta. La Cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano correttamente escluso la possibilità di rivedere il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche. La scelta di non far prevalere queste ultime era stata supportata da una motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Gli Elementi Valutati dalla Corte di Merito
I giudici di appello avevano basato la loro valutazione su tre elementi chiave:
1. La recidività specifica del prevenuto: L’imputato aveva già commesso in passato reati della stessa indole, un fattore che indica una maggiore pericolosità sociale e una persistenza nel delinquere.
2. La gravità del fatto: La rapina commessa era stata valutata come particolarmente grave nelle sue modalità di esecuzione.
3. La spiccata intensità del dolo: Il grado di volontà e premeditazione nel compiere il reato era stato giudicato elevato.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la pena base applicata si discostava solo modestamente dal minimo edittale previsto dalla legge, rendendo la sanzione del tutto congrua e proporzionata. Tale giudizio, essendo basato su una valutazione di merito ben argomentata, sfugge al sindacato della Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Quando, come in questo caso, la Corte d’Appello fornisce una spiegazione chiara e coerente per la pena inflitta, basandosi su elementi concreti come la recidività e la gravità del reato, il ricorso che si limita a contestare la congruità della sanzione è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le impugnazioni sul trattamento sanzionatorio devono essere fondate su vizi specifici della motivazione e non su una mera richiesta di riconsiderazione della pena.
Quando un ricorso sul trattamento sanzionatorio può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le doglianze sono ‘manifestamente infondate’, ovvero quando la motivazione della corte di merito sulla determinazione della pena è considerata adeguata, logica e priva di vizi censurabili in sede di legittimità.
Quali elementi possono giustificare una pena superiore al minimo legale, impedendo la prevalenza delle attenuanti generiche?
Secondo questa ordinanza, elementi determinanti sono la recidività specifica dell’imputato (aver commesso reati simili in passato), la gravità concreta del fatto e la spiccata intensità del dolo (il grado di intenzione nel commettere il reato).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39828 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di rapina aggravata;
considerato che le doglianze formulate in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito escluso con motivazione adeguata la possibilità di rivedere il giudizio di comparazione accordando la prevalenza alle già riconosciute attenuanti generiche, rimarcando a tal fine la recidività specifica del prevenuto, la gravità del fatto e la spiccata intensità del dolo; che i giudici d’appello hanno, altresì, argomentato la congruità del trattamento sanzionatorio praticato anche in relazione al modesto discostamento della pena base dal minimo edittale, esprimendo un giudizio che sfugge a censura in questa sede (pagg. 5 e 6);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il esidente