Trattamento sanzionatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale nel processo penale: la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere contestata in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici evidenti nella motivazione. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in appello per i reati di truffa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. L’imputato non ha contestato la sua responsabilità penale, ma ha impugnato la sentenza esclusivamente per quanto riguarda la pena inflitta. In particolare, l’unico motivo di ricorso verteva sulla presunta erroneità del trattamento sanzionatorio, criticando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti e la dosimetria della pena applicata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Questa decisione si basa sulla constatazione che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e logicamente coerente a sostegno della propria decisione sulla pena.
Le Motivazioni: la solidità del giudizio sul trattamento sanzionatorio
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse adeguatamente giustificato ogni aspetto della determinazione della pena. La motivazione della sentenza impugnata è stata definita “esaustiva” e ha affrontato punto per punto le questioni sollevate, anche se implicitamente, dalla difesa:
* Conferma della recidiva qualificata: La Corte d’Appello ha correttamente confermato la sussistenza della recidiva, un’aggravante legata ai precedenti penali dell’imputato.
* Diniego delle attenuanti generiche: È stato motivato in modo congruo il motivo per cui non sono state concesse le attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
* Bilanciamento delle circostanze: La Corte ha ritenuto la circostanza attenuante specifica (ex art. 62 n. 4 c.p.) meno rilevante rispetto alle aggravanti contestate, operando un giudizio di subvalenza.
* Congruità della pena: La pena finale è stata giudicata adeguata e proporzionata, in linea con i parametri fissati dall’art. 133 c.p., che guidano il giudice nella commisurazione della sanzione.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha espresso un “ponderato apprezzamento” di tutti gli elementi a sua disposizione, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso dell’imputato, di fatto, si limitava a richiedere una nuova e diversa valutazione del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
Questa ordinanza conferma che il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare nel merito le scelte discrezionali del giudice, come la quantificazione della pena. Il controllo di legittimità si concentra sulla verifica che la motivazione della sentenza sia esistente, logica e non contraddittoria. Se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente le ragioni del trattamento sanzionatorio adottato, la decisione non può essere messa in discussione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’ perché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione esaustiva, logica e coerente riguardo alla determinazione della pena, non lasciando spazio a censure di legittimità.
Cosa contestava specificamente l’imputato?
L’imputato contestava unicamente il trattamento sanzionatorio, ovvero il giudizio sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e il calcolo finale della pena (la cosiddetta dosimetria).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello Lecce che ha confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di truffa e violazione prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S.
rilevato che l’unico motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato infatti, la Corte territoriale ha reso un’esaustiva motivazione (pagg. 3-5) in ordin conferma della recidiva qualificata, al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, alla rit subvalenza della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla congruità della pena determina dal primo giudice, disattendendo le istanze di mitigazione sanzionatoria con argomenti logicamente coerenti ed espressivi di un ponderato apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE,non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Presi ente