Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene valutato un ricorso basato sulla contestazione del trattamento sanzionatorio in un giudizio di rinvio. La vicenda riguarda un imputato condannato per reati gravi come la bancarotta fraudolenta documentale. Questo caso sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio.
I Fatti del Caso
Un imprenditore è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e per aver contribuito a causare il dissesto della sua società. In seguito a un primo ricorso, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza d’appello, ma non per questioni di colpevolezza, bensì per un aspetto tecnico-giuridico preciso: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La causa era stata quindi rinviata alla Corte d’Appello di Milano per una nuova valutazione proprio su questo punto.
La Corte d’Appello, nel nuovo giudizio, si è attenuta alle indicazioni, ha concesso le attenuanti e, ritenendole prevalenti, ha ridotto la pena di un terzo. Nonostante ciò, l’imputato ha presentato un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando che il suo trattamento sanzionatorio fosse ancora troppo severo rispetto a quello di un coimputato.
La Decisione della Corte e il Trattamento Sanzionatorio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della comparazione della pena con quella del coimputato, ma si concentra sulla correttezza procedurale della sentenza impugnata. Il fulcro della decisione è che il giudice del rinvio ha fatto esattamente ciò che la Cassazione gli aveva chiesto di fare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è lineare e perentoria. Il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato” perché la sentenza della Corte d’Appello di Milano ha pienamente rispettato il mandato ricevuto. La precedente sentenza di Cassazione aveva stabilito un principio di diritto chiaro: si dovevano valutare e concedere le circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’Appello ha eseguito questa indicazione alla lettera:
1. Ha riconosciuto le attenuanti generiche.
2. Le ha considerate prevalenti sulle aggravanti.
3. Ha ridotto la pena nella misura massima prevista dalla legge per tali circostanze (un terzo).
Poiché il giudice del rinvio si è conformato scrupolosamente ai principi di diritto enunciati, non vi era più spazio per un’ulteriore doglianza sul punto. Il tentativo del ricorrente di sollevare una nuova questione, paragonando la sua pena a quella di un altro soggetto, è stato ritenuto un motivo non pertinente in questa fase, dato che il giudizio di rinvio era vincolato a un tema specifico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella procedura penale: il giudizio di rinvio ha confini ben precisi, dettati dalla sentenza di annullamento della Cassazione. Quando un giudice si attiene a tali confini e applica correttamente i principi di diritto indicati, la sua decisione diventa difficilmente attaccabile su quel punto. Per il condannato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato. Ciò accade, ad esempio, quando la sentenza impugnata si è conformata correttamente alle indicazioni e ai principi di diritto stabiliti in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione in un giudizio di rinvio.
Cosa significa che la Corte d’Appello si è “conformata” all’indicazione della Cassazione?
Significa che la Corte d’Appello, nel decidere nuovamente il caso dopo l’annullamento, ha seguito le istruzioni vincolanti fornite dalla Cassazione. Nel caso specifico, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena riducendola di un terzo, come richiesto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a SALERNO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI MILANO;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata l’a Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per aver concorso a cagionare il dissesto della società;
Considerato che il COGNOME propone un unico motivo mediante il quale lamenta che gli è stato irrogato un trattamento sanzionatorio superiore rispetto a quello del coimputato;
Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che la pronuncia impugnata si è conformata a tale indicazione, ritenendo la prevalenza di dette circostanze e riducendo la pena nella misura di un terzo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024