Trattamento sanzionatorio: quando è inammissibile il ricorso in Cassazione
L’applicazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Ma cosa succede se si ritiene che la pena inflitta sia ingiusta o illogica? Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, confermando un principio consolidato: non basta un semplice disaccordo con la decisione del giudice di merito.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma focalizzava il suo unico motivo di ricorso per Cassazione sulla presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici avevano determinato la pena.
La Decisione della Corte e il Trattamento Sanzionatorio
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato un punto fondamentale della procedura penale: la valutazione relativa alla quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo significa che il giudice di primo e secondo grado ha un ampio margine di autonomia nel decidere l’entità della sanzione, purché la sua scelta sia adeguatamente motivata.
Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non sia viziata da palesi errori logici o da arbitrio. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e non presentasse alcuna manifesta illogicità. L’onere motivazionale era stato, quindi, pienamente assolto.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono ammissibili solo in casi eccezionali, ovvero quando la pena inflitta sia il risultato di una decisione arbitraria o supportata da una motivazione che si riveli palesemente illogica. Non è sufficiente, per il ricorrente, lamentare una presunta ‘ingiustizia’ della pena o proporre una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice. In assenza di tali vizi macroscopici, la discrezionalità del giudice di merito è insindacabile. La Corte ha stabilito che, nella fattispecie, non si ravvisava alcuna di queste anomalie, rendendo di fatto il ricorso privo di fondamento giuridico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. La contestazione del trattamento sanzionatorio è una via difficilmente percorribile e destinata al fallimento se non si è in grado di dimostrare un’irragionevolezza palese nel percorso logico seguito dal giudice. La decisione di ricorrere deve essere ponderata attentamente, poiché un ricorso dichiarato inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, di regola non è possibile. La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo del ricorso non era tra quelli che la Cassazione è autorizzata a valutare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 20/04/22).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sollevato (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio) è inammissibile, non essendo deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (p. 3). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente