Trattamento Sanzionatorio e Precedenti Penali: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 16529/2024, offre un’importante lezione sul rigore necessario nella formulazione dei ricorsi, specialmente quando si contesta il trattamento sanzionatorio. La decisione sottolinea come la biografia delinquenziale di un imputato e la genericità dei motivi di ricorso possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questo caso ci permette di approfondire i criteri che guidano i giudici nella valutazione della pena e i requisiti formali di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, commesso nel novembre 2017. Nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione.
Il Motivo del Ricorso: la contestazione del trattamento sanzionatorio
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione esclusivamente riguardo al trattamento sanzionatorio. In sostanza, si contestava la congruità della pena inflitta, auspicando una sua mitigazione. Questo è un motivo di ricorso comune, ma la sua efficacia dipende dalla capacità di confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Valutazione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva giustificato la pena inflitta sulla base di elementi precisi. In particolare, aveva evidenziato la “biografia delinquenziale” dell’imputato, caratterizzata da plurimi precedenti penali. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano sottolineato come l’imputato si fosse già dimostrato “insensibile” alla concessione, in passato, della sospensione condizionale della pena, un beneficio concesso a chi si presume possa astenersi dal commettere futuri reati. Questi elementi indicavano una personalità non incline al rispetto della legge, giustificando una pena non mite.
La Decisione della Cassazione: il corretto approccio al trattamento sanzionatorio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico, e quindi inammissibile. Secondo gli Ermellini, la difesa non si è confrontata con le specifiche argomentazioni della sentenza d’appello. Invece di smontare punto per punto la motivazione dei giudici di merito, il ricorso si è limitato a una doglianza generica, senza indicare perché la valutazione sulla pericolosità sociale e sui precedenti fosse errata.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o a lamentare genericamente l’eccessività della pena. È necessario che l’atto di impugnazione individui il vizio logico o giuridico specifico nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e logica per non ridurre la pena, basata su elementi fattuali concreti (i precedenti penali e la precedente violazione dei termini della sospensione condizionale). Il ricorso, non affrontando questi punti, si è rivelato inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
La decisione evidenzia che per contestare efficacemente il trattamento sanzionatorio, è indispensabile un’analisi critica e puntuale della motivazione della sentenza. La semplice richiesta di una pena più lieve, senza un’argomentazione che invalidi il ragionamento del giudice, è destinata all’insuccesso. La biografia criminale di un imputato è un fattore legittimamente considerato dai giudici nel determinare la pena, e un ricorso che ignori questo aspetto è considerato generico. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’onere aggiuntivo del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in 3.000 euro.
Perché il ricorso sul trattamento sanzionatorio è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La difesa non si è confrontata in modo specifico con le motivazioni della Corte d’Appello, che aveva giustificato la pena sulla base della biografia delinquenziale e dei plurimi precedenti dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Un ricorso è considerato “generico” quando le doglianze sono esposte in modo vago, senza individuare con precisione il vizio logico o giuridico della sentenza impugnata e senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni contenute in essa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese del 19 aprile 2021, con la quale NOME COGNOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, fatto commesso in Bagheria il 14 novembre 2017.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazio riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi l doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag 7) è stata rimarcata, al fine di giustificare la mancata mitigazione del trattamento sanzionat la biografia delinquenziale dell’imputato, già gravato da plurimi precedenti e già rive insensibile rispetto all’originaria concessione della sospensione condizionale della pena.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, rivelatosi generico, debba essere dichiarato inammissibi rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente