Trattamento sanzionatorio e discrezionalità del giudice: la Cassazione fa chiarezza
Analizziamo oggi una recente ordinanza della Suprema Corte riguardante il trattamento sanzionatorio. Spesso ci si chiede se una pena superiore al minimo previsto dalla legge sia contestabile in Cassazione. La risposta risiede nella motivazione fornita dai giudici di merito e nella natura stessa del giudizio di legittimità.
I fatti di causa
Un soggetto, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’eccessività della pena inflitta. Nonostante la Corte d’Appello avesse già ridotto la sanzione rispetto alla sentenza di primo grado, il ricorrente riteneva che la quantificazione finale fosse ancora troppo elevata, specialmente perché fissata al di sopra del minimo edittale previsto per il reato commesso.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo di doglianza era manifestamente infondato. I giudici di merito avevano infatti fornito una spiegazione logica e dettagliata delle ragioni che hanno portato a ritenere la pena congrua, basandosi sulla gravità della condotta concreta posta in essere dal soggetto. Tale valutazione, se supportata da una motivazione coerente, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla distinzione tra merito e legittimità. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Quando il giudice d’appello riduce la pena e spiega perché la nuova quantificazione è adeguata alla gravità del fatto, compie un accertamento di fatto. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione non sia totalmente assente o palesemente illogica. Nel caso di specie, la decisione impugnata aveva dato conto correttamente delle ragioni della scelta sanzionatoria, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il trattamento sanzionatorio non è un automatismo matematico. La legge concede al giudice un margine di manovra per adeguare la pena al caso concreto. Se tale potere è esercitato con una motivazione che tiene conto della condotta e dei precedenti, la sentenza resiste al vaglio di legittimità, rendendo inutile ogni tentativo di impugnazione basato sulla semplice richiesta di una pena più mite.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Solo se la motivazione del giudice di merito è mancante o manifestamente illogica, poiché la determinazione della pena è un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il giudice può fissare una pena superiore al minimo edittale?
Sì, il giudice ha il potere discrezionale di graduare la pena tra il minimo e il massimo previsto, purché motivi la scelta in base alla gravità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49600 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Boufares RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio riten eccessivo è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere eccessi pena irrigata dal Tribunale, riducendone la quantificazione con pena ritenuta congrua comunque individuata al di sopra del minimo edittale in considerazione della concreta condotta posta in essere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.