Trattamento sanzionatorio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema del trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei punti più delicati del processo penale, poiché riguarda direttamente la libertà del condannato e la proporzionalità della pena. Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso quando si contesta la misura della pena inflitta nei gradi di merito.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un’eccessiva severità nella determinazione della sanzione. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato correttamente i parametri per il calcolo della pena, chiedendo un intervento della legittimità per ridurne l’entità.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, le doglianze presentate erano prive della necessaria specificità. La Corte territoriale aveva infatti operato una scelta sanzionatoria logica, fissando la pena in una misura di poco superiore al minimo edittale, giustificandola con la gravità oggettiva della condotta criminosa posta in essere.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sull’assenza di vizi logici nella sentenza impugnata. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione coerente e puntuale del perché ha scelto una determinata sanzione, il sindacato di legittimità è limitato. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva analizzato correttamente la gravità del fatto, rendendo la decisione insindacabile in presenza di motivi di ricorso meramente generici. La genericità delle censure impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della valutazione discrezionale del giudice, che rimane ancorata ai parametri dell’articolo 133 del codice penale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che, per contestare efficacemente il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, non è sufficiente una generica richiesta di riduzione della pena, ma occorre dimostrare un’effettiva illogicità o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. La precisione tecnica nella redazione dei motivi di ricorso resta dunque il requisito essenziale per evitare declaratorie di inammissibilità.
Quando la contestazione della pena in Cassazione è considerata inammissibile?
La contestazione è inammissibile se i motivi sono generici e non contrastano in modo specifico la logica seguita dal giudice di merito nella determinazione della sanzione.
Quali criteri usa il giudice per stabilire il trattamento sanzionatorio?
Il giudice si basa sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo, muovendosi entro i limiti edittali previsti dalla legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44070 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44070 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto c generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica puntuale circa il trattamento sanzionatorio, considerando la pena commisurata in mis superiore al minimo edittale rispetto alla gravità della condotta criminosa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023