Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11499 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11499 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 30101/25 Ksouri
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 336 cod. pen.);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all’eccessività del trattament sanzioNOMErio, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando come la pena risultasse particolarmente mite alla luce della gravità del fatto e personalità del ricorrente (si veda p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2026