Trattamento Sanzionatorio: I Limiti del Controllo della Cassazione
Il trattamento sanzionatorio, ovvero la determinazione della giusta pena per un reato, rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma fino a che punto la decisione del giudice può essere contestata in Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre chiarimenti cruciali, stabilendo che la discrezionalità del giudice di merito è insindacabile se la sua decisione è supportata da una motivazione logica e coerente.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro una Pena Ritenuta Eccessiva
Il caso esaminato riguarda un imprenditore condannato dalla Corte di Appello per una serie di reati, tra cui violazioni fiscali previste dal D.Lgs. 74/2000. La pena inflitta era stata di 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 2.600 euro.
Ritenendo la pena sproporzionata, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo proprio al trattamento sanzionatorio.
L’Unico Motivo di Ricorso
Secondo il ricorrente, la pena era eccessiva per due ragioni principali:
1. La pena base era stata fissata su un livello superiore al minimo previsto dalla legge.
2. Gli aumenti di pena applicati per i reati commessi in continuazione erano sproporzionati.
In sostanza, l’imputato contestava la valutazione discrezionale fatta dai giudici di merito nel quantificare la sanzione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione: La coerenza del trattamento sanzionatorio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: le decisioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non possono essere messe in discussione in sede di legittimità, a meno che non siano affette da vizi logici o giuridici evidenti.
Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata pienamente adeguata. La Corte territoriale aveva infatti considerato equa la pena irrogata, sottolineando come essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, corrispondesse al minimo edittale. Inoltre, la Corte aveva condiviso le valutazioni del primo giudice sugli aumenti di pena, tenendo conto di fattori importanti come la crisi aziendale e le difficoltà personali che l’imputato stava attraversando all’epoca dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma di verificare che quest’ultima sia stata espressa in modo corretto. La motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, è stata ritenuta completa e priva di contraddizioni. I giudici di secondo grado hanno correttamente ponderato tutti gli elementi a disposizione, inclusi quelli a favore dell’imputato, arrivando a una conclusione logica e giuridicamente ineccepibile. La scelta di confermare una pena pari al minimo edittale, giustificando gli aumenti per la continuazione alla luce del contesto personale ed economico, costituisce un esercizio di discrezionalità motivata che non lascia spazio a censure in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per contestare con successo un trattamento sanzionatorio in Cassazione non è sufficiente lamentare che la pena sia ‘troppo alta’. È necessario dimostrare che il ragionamento del giudice è stato viziato da un errore logico o da una violazione di legge. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito su quanto una pena debba essere severa rimane insindacabile. La decisione sottolinea l’importanza per i giudici di merito di fornire motivazioni chiare e coerenti, anche quando si allineano ai minimi di legge, per rendere le loro sentenze solide e inattaccabili.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice che l’ha stabilita presenta vizi logici o giuridici. Se la motivazione è adeguata, coerente e priva di errori di diritto, la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione sollevata perché il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, la critica alla misura della pena, essendo questa sorretta da adeguata motivazione, non costituiva un valido motivo di ricorso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con l quale la Corte di appello di Firenze ha affermato la penale responsabilità per i reati di c artt. 7, comma 1 e comma 2, D.L. n.4 del 2019 e di cui all’art. 10 d.Lvo 74/2000, e ridetermina la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e euro 2600,00 di multa.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordi trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessivo in quanto superiore al minimo edittale e in ord agli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata si nella determinazione della pena base sia in ordine agli aumenti di pena per i reati continuazione, avendo la Corte territoriale ritenuto equa la pena irrogata dal giudice di p grado che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, corrisponde al minimo edittale, condividendo anche le statuizioni del primo giudice in ordine agli aumenti applicati, consider la condizione di crisi dell’azienda e di difficoltà personale patita all’epoc:a dall’imputato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente