Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEGRANARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rigettarsi il ricorso nel resto, i motivi nuovi e le conclusioni a firma dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, il 12/11/2021, all’esito di giudizio ordinario, lo aveva condanNOME, tenuto conto della continuazione, alla pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 5 e 80 comma 1 lett. g) dpr 309/90, perché, con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, cedeva in più occasioni sostanza stupefacente, in data 10.08.2020 a COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in data 14.08.2020 a COGNOME NOME, in data 24.08.2020 a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Con l’aggravante di aver ceduto la sostanza stupefacente nell’area di pertinenza della struttura ospedaliera. Fatti commessi in Ascoli Piceno nelle date 10-14-24 agosto 2020. Con recidiva specifica
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 73, comma 5, T.U. stup. e 125, 127, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., in particolare quanto all’assenza di informazioni in ordine al contenuto degli involucri asseritamente ceduti dal COGNOME ai soggetti identificati dagli organi di p.g., al danaro consegNOME all’imputato nonché alla mancanza di accertamenti peritali o di narcotest circa la qualità dello stupefacente.
Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia dato contezza scientifica del principio attivo dello stupefacente e quindi sull’efficacia drogante dello stesso, tenuto conto dell’inaffidabilità del solo narcotest.
Risulterebbero, in particolare, violate le regole di giudizio di cui agli artt. 192 comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio (entità della pena base e degli aumenti per la continuazione). In particolar modo, la Corte territoriale non avrebbe dato conto di quali e quanti degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. siano stati valutati.
Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della chiesta circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente evidenzia che la concessione di tale circostanza attenuante si imponeva soprattutto laddove si fosse tenuto conto che non si conoscevano il quantitativo, il principio attivo e la natura della sostanza stupefacente ceduta.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. In data 10 giugno 2024 sono stati presentati motivi nuovi di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che, sul deficit motivazionale della sentenza impugnata e a proposito della mancata identificazione della sostanza stupefacente, richiama i dicta di Sez. 3 n. 9701/2024 e Sez, 4 n. 40044/2022 assumendo la mancata prova dell’offensività in concreto della condotta contestata al COGNOME. Insiste, pertanto, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato, come si avrà modo di illustrare al § 4., è il solo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzioNOMErio, mentre i restanti motivi appaiono infondati.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Perugia, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha un’unica sezione penale, mentre il ricorso va rigettato nel resto con conseguente declaratoria di irrevccabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Quanto al primo motivo di ricorso, in premessa, quanto alla lamentata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità inammissibilità.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse all motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della
medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, COGNOME, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306).
Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), dettat in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugNOME ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Il motivo in punto di responsabilità è in ogni caso infondato in quanto le censure del ricorrentesi sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto
critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, 1″impianto argomentativo del provvedimento impugNOME appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’ite logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perci insindacabili in sede di legittimità.
La ricostruzione della vicenda criminosa è stata operata da parte della Corte territoriale mediante un’accurata combinata ricomposizione degli elementi rinvenibili da tutte le fonti probatorie con particolare riferimento agli esiti dell’attivit osservazione svolta, a distanza ravvicinata, dall’ufficiale di p.g., che aveva avuto modo di notare, in zona prossima al SERT di Ascoli Piceno, notoria piazza di spaccio, le cessioni del COGNOME di bustina di forma ovale in cambio di danaro consegNOME da conosciuti tossicodipendenti. Inoltre, si è evidenziato l’ulteriore analogo episodio di cessione ascrivibile al COGNOME, non confluito nell’ambito del presente procedimento.
La Corte territoriale, come già il primo giudice – con motivazioni che, trattandosi di c.d. doppia conforme vanno ad integrarsi – ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, che appare sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Con motivazione parimenti logica e congrua la Corte territoriale rileva, quanto alla mancata sussistenza delle prove in ordine allo stupefacente e al denaro consegNOME, che i fatti in contestazione sono avvenuti alla presenza dell’ufficiale di p.g. che li osservava da dentro la propria vettura, ad una distanza ravvicinata come si evince dalla foto n. 9 agli atti. Egli ha riferito di aver visto il COGNOME cedere delle bustine dalla forma ovale e che in cambio gli acquirenti gli consegnavano il denaro. Ciò posto si ritiene che tali involucri contenessero stupefacente considerando innanzitutto che i soggetti, tra i quali sono avvenuti gli scambi erano tutti noti consumatori di stupefacente e gli episodi hanno avuto luogo nel garage dell’Ospedale di Ascoli Piceno, nelle vicinanze del SERT, zona in cui notoriamente avvengono cessioni di droga. Ulteriore elemento ad importante conferma sul punto in questione è costituito da quanto avvenuto in data 28/08/2020, episodio che, pur non essendo oggetto della presente contestazione, costituisce un fatto storico pacificamente avvenuto come riferito dal teste di p.g. che in prima persona vi aveva proceduto. In tale data, infatti, il COGNOME è stato arrestato in flagranza mentre stava cedendo dello stupefacente, che si è verificato trattarsi di cocaina, a
un tale COGNOME NOMENOME altro soggetto noto per essere assuntore di tali sostanze. L’episodio, peraltro, risulta molto significativo e dotato di rilevante efficacia pro batoria poiché avvenuto a pochi giorni di distanza da quelli oggetto del
Non pare in alcun modo operato alcun vulnus al principio di offensività in concreto della condotta e nemmeno paiono configurabili violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a fronte di un apparato argomentativo che è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all’affermata sussistenza dei reati contestati.
Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d’indagine che la Corte di merito ha giudicato idonei a integrare il compendio probatorio. Il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fat posti a base della sentenza impugnata, valorizzando un generico deficit dell’apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato alle censure proposte nell’atto di impugnazione.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l’effettiva natura di una sostanza non è necessaria l’effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 18611 de 18/01/2019, Aigbe Rv. 275704 – 01) e il c.d. “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una sostanza (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 – 01).
La Corte territoriale ha dato atto, per ciò che concerne le foto acquisite agli atti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le immagini sono nitide e ben visibili, oltre che stampate a colori con la conseguenza che consentono di riconoscere in modo certo i soggetti ritratti, oltre che di osservare le azioni dagli stessi compiute. Sul punto determinante è stata ritenuta la deposizione del teste di p.g. COGNOME, il quale con assoluta certezza ha riferito di aver riconosciuto i soggetti in questione, primo fra tutti il COGNOMECOGNOME noto all’ufficiale in quanto gravato da precedenti in tema di stupefacenti, fatti per i quali lui stesso, circa un anno prima, lo aveva tratto in arresto. Del tutto irrilevante è stato logicamente ritenuto il fatt che il teste non abbia ricordato la data precisa di tale avvenimento, trattandosi di circostanza utile a dimostrare il semplice fatto che il COGNOME conoscesse il prevenuto e osservandosi, in ogni caso, che l’agente ha comunque indicato un riferimento temporale, affermando di averlo arrestato circa un anno prima. Infine, il teste ha riferito di aver sin da subito riconosciuto anche le altre persone presenti sul posto
in quanto assuntori di stupefacenti, più volte sottoposti a controllo dallo stesso COGNOME.
Quanto sopra esposto, unitamente alle foto agli atti, dimostra in modo certo, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito, come il contenuto degli involucri fosse sostanza stupefacente, sebbene non ne sia stata individuata la tipologia e ed il quantitativo, cosicché correttamente la fattispecie è stata ricondotta all’ipotesi di cui al quinto comma del D.P.R. 309/90, fattispecie compatibile con le modalità e i mezzi dell’azione come descritti in sentenza.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Infondate sono anche le censure relative al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, che la Corte territoriale ha motivatamente negato evidenziando la pluralità dei reati commessi e la destinazione della sostanza a soggetti diversi in area di pertinenza della struttura ospedaliera, dimostrando così di aver valutato adeguatamente l’apprezzabile rischio per la salute dei consumatori determiNOME dalle condotte del ricorrente.
Ebbene, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, pr vista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Rv. 279499), va detto che la sentenza impugnata si colloca nell’alveo del costante orientamento di questa Corte di legittimità -che va qui riaffermato- secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, COGNOME, Rv. 270571) e in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186).
La difesa si limita a ribadire solo l’aspetto dell’entità economica del guadagno percepito dal ricorrente e il mancato accertamento del principio attivo delle sostanze cedute, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, contenente l’esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa.
4. In ultimo, come si diceva, fondata è la doglianza relativa all’assenza di motivazione alcuna in punto di trattamento sanzioNOMErio (entità della pena base e degli aumenti per la continuazione).
In proposito va rilevato che già la sentenza di primo grado, a fronte di una pena che si discosta in maniera considerevole dal minimo edittale, si palesa del tutto deficitaria in quanto a pag. 5 il giudice si limita ad un generico richiamo all’applicazione di «tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.» e ad una stima equa soprattutto, indica una pena complessiva (pag. 6) di ann due di reclusione ed euro 3000 di multa «tenuto conto del vincolo della continuazione», senza alcuna esplicitazione, della pena base e dell’entità degli aumenti per la continuazione interna.
A fronte di tale totale deficit motivazionale, ancorché sinteticamente, era stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto (pag. 6 dell’atto di appello del 28/3/2022 a firma dell’AVV_NOTAIO ove l’appello lamenta “l’assenza di motivazione con riguardo ai criteri dosimetrici di cui all’art. 133 c.p.p. così come pure con riguardo ai criteri e alla quantificazione dosimetrica per gli aumenti di pena per quelle ulteriori e ritenute c.d. satelliti ex art. 81 c.p.”).
A tale doglianza, che, come fondatamente lamenta il ricorrente, viene del tutto ignorata, la sentenza impugnata non risponde in alcun modo.
Sul punto, pertanto, dovrà tornare il giudice del rinvio che, quanto alla pena, dovrà tenere conto che la determinazione della stessa tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’àmpio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). E che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. peri. (Sez. 2, n. 36104 de 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Tuttavia, questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
Quanto agli aumenti per la continuazione, in sede di rinvio ci si dovrà attenere al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
In ogni caso, se l’aumento per la continuazione dovesse essere di minima entità e, com’è stato chiarito da questa Corte, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01; conf. Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 276870 – 02)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 26/06/2024