Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Magenta DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/9/2023 emessa dalla Corte di appello di Milano lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei reati contestati, affermando che avrebbe agito in un forte stato di
agitazione, compiendo azioni prive di logica e di per sé dimostrative dell’assoluta mancanza di consapevolezza circa la condotta realizzata. Le condizioni soggettive dell’imputato, pur non comportanti l’incapacità di intendere e volere, avrebbero inciso sulla coscienza e volontà di commettere i reati contestati.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, nonostante tale condizione emerga dalla documentazione medica prodotta dalla difesa e di cui la sentenza impugnata ha dato atto, pur senza trarne le dovute conseguenze.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione in merito al riconoscimento della recidiva, evidenziando come i precedenti da cui il ricorrente è gravato sono risalenti nel tempo e difettano elementi concreti dai quali desumere che la condotta oggetto di giudizio sarebbe sintomatica di una maggiore pericolosità.
2.4. Con il quarto motivo, si censura la motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, anche con specifico riguardo all’aumento a titolo di continuazione disposto in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen., quantificato in quindici giorni di reclusione a fronte di una pena base che contempla, in via alternativa, l’arresto sino a un mese o l’ammenta sino a €206,00.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riproponendo la questione della consapevolezza dell’imputato di commettere le condotte illecite a lui ascritte, nonostante lo “stato di alterazione” in cui il predet si trovava.
Sul punto, la Corte di appello ha fornito una risposta immune da censure, sia sotto il profilo fattuale che in diritto, sottolineando come le modalità complessive della condotta e, in particolare, la capacità mostrata dal ricorrente di relazionarsi con i pubblici agenti in relazione al fermo amministrativo della sua autovettura, dimostravano una piena consapevolezza delle proprie azioni.
In ogni caso, in difetto di prova di una condizione idonea ad elidere la capacità di intendere e volere, il presunto “stato di alterazione” è circostanza inidonea ad incidere sul profilo soggettivo del reato.
Altrettanto corrette sono le considerazioni svolte in relazione alla presunta
parziale incapacità di intendere e volere dedotta dal ricorrente, sulla base di una consulenza di parte prodotta in altro giudizio, in relazione alla quale non è stata neppure sollecitata un’ulteriore verifica peritale.
In mancanza di elementi specifici e attestanti l’attualità delle problematiche psichiche dedotte dal ricorrente, stante anche l’assenza di una espressa sollecitazione a compiere ulteriori verifiche di ordine medico, la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha compiutamente illustrato le ragioni per cui doveva escludersi la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen.
Peraltro, su tale aspetto deve rilevarsi come il motivo di appello e, conseguentemente, il correlato motivo di ricorso per cassazione, presentino un’intrinseca aspecificità, posto che non è stato neppure specificato se il vizio parziale di mente sia stato effettivamente riconosciuto in altro procedimento penale, né si indica se le problematiche psichiche da cui l’imputato sarebbe affetto avevano natura cronica o temporanea.
Il terzo motivo, concernente l’omessa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, senza incorrere in manifesta illogicità o contraddittorietà, ha dato atto delle ragioni per cui l’episodio delittuoso in esame si inserisce in ‘una più ampia propensione alla commissione di reati, sottolineando anche la presenza di un precedente specifico. GLYPH Il lasso temporale intercorso tra i diversi fatti di reato, inoltre, non esclude la configurabilità della recidiva, posto che la vicinanza tra gli episodi è prevista solo quale ulteriore aggravante, nel caso della recidiva infraquinquennale, mentre la distanza temporale è elemento neutro e rimesso alla valutazione nel merito da parte del giudice.
Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio applicato, è fondato. In sede di appello, il ricorrente aveva lamentato l’eccessività dell’aumento disposto a titolo di continuazione, sottolineando come per la contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. è prevista, in via alternativa, la pena detentiva o quella pecuniaria, sicchè l’aumento pari a 15 giorni di reclusione appariva effettivamente non marginale e tale da richiedere una specifica motivazione.
La sentenza impugnata è del tutto silente sul tema del trattamento sanzionatorio, aspetto che non è stato in alcun modo esaminato, neppure implicitamente o con un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado
Ne consegue che su tale aspetto si impone l’annullamento con rinvio, dovendo il giudice di appello fornire adeguata risposta alla censura mossa in relazione al
trattamento sanzionatorio ritenuto equo nella sentenza di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, deve disporsi l’annullamento con rinvio limitatamente al punto concernente il trattamento – ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Con riguardo ai restanti motivi di impugnazione, se ne deve dichiarare l’inammissibilità, con conseguente definitività dell’accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente