Trattamento Sanzionatorio: Quando la Motivazione Sintetica è Sufficiente
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29241/2024, offre importanti chiarimenti sui doveri di motivazione del giudice in materia di trattamento sanzionatorio. La Corte ha stabilito che, in determinate condizioni, anche una motivazione sintetica può essere considerata adeguata, specialmente quando la pena inflitta si colloca al di sotto della media prevista dalla legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti. La Corte d’Assise d’Appello, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena in tre anni e otto mesi di reclusione e 22.000 euro di multa, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti.
La difesa dell’imputato ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la pena era stata fissata discostandosi dal minimo legale senza un’adeguata giustificazione. In particolare, la motivazione appariva contraddittoria, poiché da un lato riconosceva le attenuanti generiche (basate sulla personalità dell’imputato), ma dall’altro si basava su elementi come il peso ponderale e la tipologia dello stupefacente per giustificare una pena superiore al minimo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: l’obbligo di una motivazione analitica e dettagliata sulla quantificazione della pena sorge principalmente quando il giudice si orienta verso una pena di gran lunga superiore alla media edittale.
Al contrario, quando la pena si colloca al di sotto di tale soglia, come nel caso di specie, non è necessaria una particolare articolazione della motivazione. È sufficiente che il giudice dia conto, anche con espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’, di aver considerato i criteri guida dell’art. 133 del codice penale, quali la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Analisi del trattamento sanzionatorio applicato
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici di merito non si erano limitati a una formula di stile. La motivazione della sentenza impugnata faceva esplicito riferimento a elementi concreti e oggettivi:
* La reiterata attività di cessione di cocaina, compiuta tramite due complici.
* Un rilevante episodio di trasporto di 1,280 kg di cocaina, successivamente sequestrata e analizzata.
Questi elementi, secondo la Cassazione, sono stati correttamente valutati per determinare la gravità del fatto e la professionalità della condotta, giustificando così una pena superiore al minimo edittale, seppur contenuta entro la media.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella distinzione tra diversi livelli di onere motivazionale a seconda della pena irrogata. Il principio è che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena non può mai sfociare nell’arbitrio. Tuttavia, il controllo di legittimità sulla motivazione deve essere proporzionato all’entità della sanzione.
Per pene inferiori alla media edittale, si presume che il giudice abbia fatto un corretto uso del suo potere discrezionale, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ancorato la loro decisione a fatti specifici e non a generiche valutazioni, rendendo il loro ragionamento logico e coerente.
La Corte ha inoltre chiarito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non crea un automatismo verso l’applicazione del minimo della pena. Esse servono a bilanciare la valutazione complessiva e possono coesistere con elementi di gravità del reato che giustificano una pena superiore al minimo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza conferma che l’obbligo di motivazione in materia di trattamento sanzionatorio è flessibile. Non è sempre richiesta una disamina analitica di ogni singolo criterio dell’art. 133 c.p. Una motivazione sintetica, ma ancorata a elementi di fatto specifici (come la quantità e la tipologia della droga, le modalità dell’azione, la professionalità), è sufficiente a giustificare una pena che si discosti dal minimo, purché rimanga al di sotto della media edittale. Per le difese, ciò significa che contestare la quantificazione della pena richiede l’individuazione di vizi logici evidenti e non una mera critica alla sufficienza dell’argomentazione del giudice.
Quando è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata per la quantificazione della pena?
Secondo la Corte di Cassazione, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento è necessaria soltanto quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cioè la media tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato).
È sufficiente una motivazione sintetica per una pena superiore al minimo legale ma inferiore alla media?
Sì, la Corte chiarisce che per determinare un trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. anche con espressioni sintetiche o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche obbliga il giudice a infliggere il minimo della pena?
No. La sentenza dimostra che il riconoscimento delle attenuanti generiche può coesistere con una valutazione di gravità del fatto che giustifichi una pena superiore al minimo. La motivazione non è contraddittoria se si basa su elementi concreti (come il peso ponderale dello stupefacente e la reiterazione della condotta) per stabilire la pena, pur tenendo conto di aspetti favorevoli all’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE d’ASSISE d’APPELLO di ROMA
fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte di Assise d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 35277 del 2023), in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 15 giugno 2021, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 22.000 di multa per il reato dell’articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125, 533, 546 cod. proc. pen., 133 e 133-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzioNOMErio che è stato stabilito senza adeguata motivazione, tenuto conto che il giudice si è discostato dal minimo di legge, ovvero con motivazione contraddittoria che fa riferimento al peso ponderale, alla tipologia dello stupefacente e alla personalità dell’imputato cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al trattamento sanzioNOMErio, si è chiarito che è possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283), mentre resta imprescindibile, pena l’arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento
seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
2.1. Il ricorso è infondato perché il giudice di merito ha fatto riferimento reiterata attività di cessione di cocaina compiuta tramite due correi, addett spaccio al dettaglio, nonché al rilevante episodio di trasporto di kg. 1,2 cocaina, poi sequestrata e analizzata.
Le doglianze difensive non sono idonee a superare le logiche e coerent argomentazioni sviluppate dal giudice di merito circa la gravità del fatto professionale reiterazione delle condotte desunte dai sopra richiamati elemen obiettivi.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 24 giugno 2024.