Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29942 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Vasto il 28/09/1982
avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d’appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito, per la ricorrente, l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione del difensore di fiducia NOME COGNOME per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2024, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto il 16 luglio 2018, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo D), assolto la
stessa imputata dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo N), e rideterminato la pena in sette anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa, applicando la recidiva semplice.
Precisamente, secondo i Giudici di merito, NOME COGNOME è responsabile del reato contestatole al capo D) per avere illecitamente detenuto e ceduto a NOME COGNOME sostanza stupefacente di tipo eroina per un quantitativo complessivo di 3,5 kg. circa, il 21 marzo 2010.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità dell’imputata per il reato di cui al capo D).
Si deduce che í giudici di merito non solo hanno fondato il loro convincimento su risultati di intercettazioni non supportati da riscontri oggettivi, stante l’assen di servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri a carico di NOME COGNOME, ma sono incorsi anche in una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in particolare perché gli imputati asseritamente responsabili di aver fornito la partita di droga all’attuale ricorrente quello stesso giorno sono stati assolti.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità, all’applicazione de recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che i giudici di appello hanno del tutto omesso di motivare in ordine alle richieste difensive di riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’ar comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di disapplicazione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le espresse richieste formulate nell’atto di gravame. Si evidenzia, in particolare, che la Corte avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità alla luce d modalità della condotta dell’attuale ricorrente e del rinvenimento della sostanza stupefacente nella disponibilità di altra persona. Si aggiunge che la quantità di sostanza stupefacente non può essere l’unico dato valorizzato dai giudici ai fini della mancata riqualificazione del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 546, comma 6, e 125, comma 3. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’assenza di motivazione in punto di determinazione della pena.
Si deduce che la Corte d’appello non ha in alcun modo dato conto dei criteri seguiti per la determinazione del trattamento sanzionatorio, limitandosi esclusivamente ad indicarne la misura nel dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al profilo concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre è inammissibile nel resto.
Prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di responsabilità dell’imputata per il reato di concorso nell’illecit detenzione di 3,5 kg. di eroina, deducendo che gli elementi acquisiti sono equivoci e che il giudizio di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente è contraddittori con la pronuncia di assoluzione dei pretesi fornitori.
La sentenza impugnata offre indicazioni dettagliate sulla vicenda, e la ricostruisce sulla base di una pluralità di indizi.
La Corte d’appello premette che l’eroina è stata rinvenuta dai Carabinieri all’esito della perquisizione dell’autovettura condotta da NOME COGNOME la sera del 21 marzo 2010, e che gli accertamenti tecnici sulla sostanza sequestrata hanno evidenziato la presenza di principio attivo in misura pari al 9,1%, con possibilità di ricavare circa 12.600,00 dosi medie singole di tale tipo di sostanza stupefacente, nonché 968 dosi di monoacetil-morfina.
La sentenza impugnata, poi rappresenta che il sequestro è stato effettuato nell’ambito di indagini caratterizzate da intercettazioni telefoniche nei confronti dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME e di NOME COGNOME nonché dall’installazione, sulle rispettive autovetture di un satellitare GPS.
Espone, quindi, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: a) il 20 marzo NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano sentite e la prima aveva detto all’altra che «doveva fare qualcosa» il giorno successivo, e poi COGNOME aveva chiamato la madre dicendo di avere un debito pari a 60.000,00 euro; b) il 21 marzo, nel primo pomeriggio, NOME COGNOME aveva raggiunto Vasto da Pescara, si era recata presso la madre, ed aveva poi due volte chiamato NOME COGNOME alle ore 15,30 e 17,36, per sollecitarla a raggiungerla a Vasto da Pescara; c) sempre il 21 marzo, alle ore 18,40 circa, NOME COGNOME inviando SMS, informava NOME COGNOME di essere sull’autostrada e di essere in arrivo a Vasto nell’arco di circa 15 minuti, e chiedeva inoltre indicazioni sul luogo dove incontrarsi, ricevendo puntuale risposta da NOME COGNOME la quale, anzi, alle ore 18,51 richiamava COGNOME per sollecitarla; d) ancora il 21 marzo 2021, i sistemi GPS consentivano
di rilevare l’arrivo di NOME COGNOME in Vasto prima presso la casa della madre di NOME COGNOME e poi in prossimità di una strada dove era stata rilevata contestualmente anche l’auto di NOME COGNOME, quindi la ripartenza di entrambe le vetture da Vasto in direzione Pescara, in un primo momento affiancate e poi distanziate di circa 10 km.; e) in ulteriore prosieguo, sempre il 21 marzo 2010, NOME COGNOME, mentre era in viaggio davanti a NOME COGNOME, accortasi della presenza dei Carabinieri presso il casello autostradale di Francavilla, telefonava a quest’ultima e le diceva di non prendere detta uscita stante la presenza delle Forte dell’Ordine, ma NOME COGNOME era costretta ad uscire da quel casello per problemi meccanici e veniva controllata dai militari con conseguente sequestro; f) più tardi, quella stessa sera, NOME COGNOME, non avendo più notizie di COGNOME, chiamava la madre e le manifestava la propria preoccupazione; g) due giorni dopo, NOME COGNOME e il coniuge NOME COGNOME contattavano i difensori di NOME COGNOME per garantire tutela legale a quest’ultima, si impegnavano a pagare personalmente l’onorario e si informavano sulla data fissata per l’interrogatorio di garanzia; h) 27 marzo 2010, NOME COGNOME chiamava telefonicamente una cartomante e le rappresentava, tra l’altro, di essere preoccupata per l’eventualità di possibili rivelazioni da parte di NOME COGNOME e di avere un forte debito per 130.000,00 euro, di cui era sollecitato il pagamento.
Sulla base di questo quadro indiziario, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità di NOME COGNOME per il reato di detenzione di 3,5 kg. di eroina in concorso con NOME COGNOME risultano immuni da vizi.
Inoltre, le doglianze contenute nel ricorso, per un verso, non indicano elementi precisi tali da inficiare la correttezza della motivazione della Corte d’appello, e, sotto altro profilo, assumono in modo del tutto inconferente la contraddittorietà della condanna di NOME COGNOME con l’assoluzione dei pretesi fornitori, posto che i dati probatori a carico della prima sono autonomi, specifici e molto più articolati rispetto a quelli acquisiti a carico dei secondi.
Manifestamente infondate sono le censure formulate nella parte del secondo motivo, laddove contestano la mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che lo stupefacente era nella disponibilità di altra persona e che il quantitativo della sostanza drogante non può costituire l’unico elemento valorizzabile in proposito.
Invero, il quantitativo di sostanza stupefacente è davvero elevato, siccome gli accertamenti tecnici sulla sostanza sequestrata hanno evidenziato la presenza di principio attivo in misura pari al 9,1%, con possibilità di ricavare circa 12.600,00 dosi medie singole di tale tipo di sostanza stupefacente, nonché 968 dosi di monoacetil-morfina.
Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia un comportamento per nulla marginale dell’imputata, in quanto la stessa si è avvalsa di altra persona
trasporto della droga, e si è anche preoccupata di assicurare l’assistenza le quest’ultima dopo l’arresto.
4. Fondate, invece, sono le censure esposte nella parte del secondo motivo laddove contestano l’applicazione della recidiva, il diniego delle circos
attenuanti generiche e la determinazione della pena, deducendo l’assenza qualunque motivazione sui punto, nonostante le espresse richieste e doglian
formulate nell’atto di appello.
In effetti, la sentenza impugnata è graficamente carente di motivazione ordine a tali punti, né sono comunque indicati in motivazione elementi uti
supporto delle scelte sanzionatorie risultanti dal dispositivo.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudiz
sul punto alla Corte d’appello di Perugia, mentre il ricorso deve essere dich inammissibile nel resto.
Il Giudice del rinvio provvederà a determinare il trattamento sanzionatorio in particolare valuterà se sussistano i presupposti per l’applicazione della r e delle circostanze attenuanti generiche, per poi fissare la misura della evitando di incorrere nelle lacune motivazionali rilevate supra nel § 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto segue la irrevoca dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputata per il reato di cui 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla medesima ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dich inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 20/06/2025.