Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50178 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50178 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, COGNOME, condannato in giudiz abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 C di multa per il reato di cui all comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge penale – rispettivamente, degli ar 132 e 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. – per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto in al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esam delle deduzioni difensive – in questa sede meramente riprodotte – avendo la Corte territori con le cui argomentazioni il generico ricorso neppure integralmente si confronta, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado, qui non ulterior sindacabili;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.