Trattamento Sanzionatorio: Quando l’Errore del Giudice Porta all’Annullamento
Il corretto trattamento sanzionatorio è un pilastro fondamentale del diritto penale, poiché garantisce che la pena inflitta sia giusta, proporzionata e, soprattutto, conforme alla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come errori nel calcolo della pena e nella valutazione delle circostanze possano portare all’annullamento di una condanna. Analizziamo insieme questo caso per comprendere l’importanza del rispetto dei limiti edittali e dell’obbligo di motivazione nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
Il caso in esame: condanna per rapina e ricorso del Pubblico Ministero
I fatti alla base della vicenda giudiziaria riguardano una condanna per il reato di rapina emessa dal Giudice per le indagini preliminari. All’imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata. A seguito della diminuzione per la scelta del rito abbreviato, la pena finale era stata fissata in quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.
Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni cruciali:
- La mancanza di motivazione riguardo al bilanciamento tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell’uso di un’arma.
- L’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice irrogato una pena non conforme ai limiti previsti dal codice.
I vizi del trattamento sanzionatorio secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. L’analisi della Suprema Corte ha evidenziato due errori macroscopici nel trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado.
In primo luogo, il giudice, pur avendo bilanciato le attenuanti generiche con la recidiva, ha completamente omesso di effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento tra le stesse attenuanti e l’aggravante specifica del reato di rapina, ovvero l’aver agito con l’uso di un’arma (art. 628, comma 3, c.p.). Questo passaggio è essenziale per determinare la pena base su cui poi applicare le eventuali riduzioni.
In secondo luogo, e in modo ancora più evidente, la pena applicata era palesemente illegale. Il giudice aveva inflitto una pena detentiva di quattro anni e sei mesi, mentre la legge (art. 628, comma 1, c.p.) stabilisce per il reato di rapina una pena minima di cinque anni di reclusione. Allo stesso modo, la pena pecuniaria di 3.000,00 euro superava il massimo edittale, fissato per quel reato in 2.500,00 euro.
La decisione della Corte: annullamento con rinvio
Di fronte a tali vizi, la Corte di Cassazione non ha potuto far altro che annullare la sentenza impugnata.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio di legalità della pena, secondo cui nessun cittadino può essere sottoposto a una sanzione che non sia prevista dalla legge o che esca dai limiti (minimi e massimi) da essa stabiliti. L’applicazione di una pena ‘fuori dai limiti edittali’ costituisce un errore di diritto che inficia la validità della sentenza. A questo si aggiunge la violazione dell’obbligo di motivazione, che impone al giudice di spiegare le ragioni di ogni sua decisione, incluso il complesso processo di bilanciamento delle circostanze, per permettere un controllo sulla logicità e correttezza del suo operato.
Le conclusioni
La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ciò significa che l’affermazione della colpevolezza dell’imputato è diventata definitiva e non può più essere messa in discussione. Il processo è stato rinviato a un nuovo giudice del Tribunale, che avrà il compito di rideterminare la pena, questa volta nel pieno rispetto dei limiti di legge e fornendo una motivazione adeguata sul bilanciamento di tutte le circostanze del caso. Questa pronuncia ribadisce con forza che la giustizia penale non si esaurisce nell’accertamento della responsabilità, ma richiede un rigore assoluto anche nella fase, altrettanto delicata, della commisurazione della pena.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza?
La sentenza è stata annullata perché il giudice di merito ha commesso errori nel determinare il trattamento sanzionatorio: ha applicato una pena detentiva inferiore al minimo di legge e una pecuniaria superiore al massimo, e ha omesso di motivare il bilanciamento tra l’aggravante dell’uso dell’arma e le attenuanti generiche.
Quali erano gli errori specifici nel calcolo della pena?
Il giudice aveva condannato l’imputato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre il minimo previsto dall’art. 628 c.p. per la rapina è di 5 anni. Inoltre, aveva inflitto una multa di 3.000,00 euro, superando il massimo legale di 2.500,00 euro per tale reato.
Cosa succede ora che la sentenza è stata annullata?
La Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo giudizio su questo specifico punto. L’affermazione della colpevolezza dell’imputato è invece diventata definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23830 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 14 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati di rapina ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
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Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione con riguardo all’omesso giudizio di bilanciamento fra le ritenute circostanze attenuanti generiche e la pure ritenuta aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., contestata al capo 1) dell’imputazione, e ancora inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628, comma 1, cod. pen. per avere irrogato una pena non conforme a legge.
Assumeva, in particolare, che il giudice del merito aveva omesso di effettuare il giudizio di bilanciamento fra le concesse circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la ritenuta aggravante dell’avere agito con l’uso di un’arma, aveva omesso di motivare in ordine al bilanciamento fra la detta aggravante e la recidiva, da un lato, e le circostanze attenuanti generiche dall’altro, e inoltre aveva inflitto la pena detentiva di anni quattro e mesi sei di reclusione, inferiore al minino edittale previsto dall’art. 628, comma 1, cod. pen., pari ad anni cinque di reclusione, e la pena pecuniaria di euro 3.000,00, superiore al massimo edittale, pari a euro 2.500,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Ed invero, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver argomentato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, ha omesso il doveroso giudizio di bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell’avere agito con l’uso di un’arma, di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen.; ha, inoltre, applicato, quale pena base, la pena illegale – in quanto al di fuori dei limiti edittali – di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, essendo la pena detentiva edittale minima per il reato di rapina pari ad anni cinque di reclusione e quella pecuniaria edittale massima pari ad euro 2.500,00.
Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione; deve, infine, essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa
composizione. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 27/03/2025