Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23830 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 19/06/1977
avverso la sentenza del 14/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 14 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati di rapina ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione con riguardo all’omesso giudizio di bilanciamento fra le ritenute circostanze attenuanti generiche e la pure ritenuta aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., contestata al capo 1) dell’imputazione, e ancora inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628, comma 1, cod. pen. per avere irrogato una pena non conforme a legge.
Assumeva, in particolare, che il giudice del merito aveva omesso di effettuare il giudizio di bilanciamento fra le concesse circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la ritenuta aggravante dell’avere agito con l’uso di un’arma, aveva omesso di motivare in ordine al bilanciamento fra la detta aggravante e la recidiva, da un lato, e le circostanze attenuanti generiche dall’altro, e inoltre aveva inflitto la pena detentiva di anni quattro e mesi sei di reclusione, inferiore al minino edittale previsto dall’art. 628, comma 1, cod. pen., pari ad anni cinque di reclusione, e la pena pecuniaria di euro 3.000,00, superiore al massimo edittale, pari a euro 2.500,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver argomentato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, ha omesso il doveroso giudizio di bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell’avere agito con l’uso di un’arma, di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen.; ha, inoltre, applicato, quale pena base, la pena illegale – in quanto al di fuori dei limiti edittali – di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, essendo la pena detentiva edittale minima per il reato di rapina pari ad anni cinque di reclusione e quella pecuniaria edittale massima pari ad euro 2.500,00.
Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione; deve, infine, essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa
composizione. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 27/03/2025