Trattamento Sanzionatorio e Discrezionalità: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la determinazione della pena. La decisione sottolinea come il trattamento sanzionatorio sia appannaggio quasi esclusivo del giudice di merito, e come un ricorso basato unicamente su un disaccordo circa l’entità della pena sia destinato, nella maggior parte dei casi, all’inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per un reato in materia di stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza e la pena inflitta.
L’imputata ha quindi deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. È importante notare che il ricorso non contestava l’accertamento della responsabilità penale, ma si concentrava esclusivamente sulla quantificazione della pena.
I Motivi del Ricorso e la questione del trattamento sanzionatorio
Con un unico motivo di ricorso, la difesa lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione (illogicità e omissione) in riferimento agli articoli 62-bis, 65, 132 e 133 del codice penale. In sostanza, si sosteneva che la Corte di Appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non le avesse applicate nella loro massima estensione possibile, omettendo di ridurre la pena in misura maggiore.
La questione giuridica sollevata riguarda quindi i confini entro cui la Corte di Cassazione può rivedere la decisione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, seppur sintetica, si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio della Discrezionalità Giudiziale
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (giudice di legittimità), con il compito di assicurare la corretta applicazione delle norme e la logicità delle motivazioni.
La Cassazione ha chiarito che la scelta sulla pena diventa censurabile in sede di legittimità solo in due casi specifici:
1. Quando è frutto di puro arbitrio.
2. Quando è supportata da una motivazione manifestamente illogica.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte territoriale non rientrasse in nessuna di queste due patologie. La motivazione della sentenza d’appello, pur non avendo applicato le attenuanti nella massima estensione auspicata dalla difesa, non era né arbitraria né illogica. Pertanto, la valutazione del giudice di merito era incensurabile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un punto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Presentare ricorso in Cassazione contestando unicamente la severità della pena, senza individuare un vizio di legge o un’aperta illogicità nel ragionamento del giudice, è una strategia ad alto rischio di insuccesso. Per ottenere una revisione del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, è necessario dimostrare che il giudice di merito ha esercitato il suo potere discrezionale in modo palesemente irragionevole o non conforme ai criteri legali, un onere probatorio particolarmente gravoso.
È possibile ricorrere in Cassazione se non si è d’accordo con l’entità della pena decisa dal giudice?
No, un semplice disaccordo non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena (trattamento sanzionatorio) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la decisione è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, contestare la misura della pena senza evidenziare un vizio di logica o un’arbitrarietà non è considerato un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma del Tribunale di Ascoli Piceno per avere applicato all’imputata il beneficio della non menzione, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Ascoli Piceno, il 27/06/2020).
Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (inosservanza degli artt. 62-bis, 65, 132 e 133 cod. pen., nonché omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa, per non avere la Corte territorial proceduto a ridurre le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione) non sono consentite in sede di legittimità, perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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