Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49905 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo, in data 21 dicembre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale cittadino il 21 dicembre 2021 in relazione al reato ex art. 73, co. D.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente / vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il medesimo non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale per affermare l’inammissibilità della richiesta avanzata in sede di gravame di merito con i motivi aggiunti, reputati del tutto svincolati dai motivi principali proposti.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte palermitana, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Sez. 3, n. 1182/2008).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Presidente