Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7459 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7459 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
41/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza che ne · GLYPH confermato la condanna per il delitto di resistenza.
La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio, senza tenere conto sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice che, nella specie, non solo ha applicato le attenuanti generiche, ma ha ulteriormente ridotto la pena, attestandosi quasi ai minimi, nonostante la personalità dell’imputato che vanta numerosi e grav
Il ricorso è inammissibile per genericità. che la valutazione precedenti e la condotta in concreto tenuta.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026