Trattamento Sanzionatorio e Limiti del Ricorso in Cassazione
Quando un giudice determina la pena per un reato, gode di un’ampia discrezionalità. Ma fino a che punto questa decisione può essere contestata in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio sui limiti del sindacato di legittimità in materia di trattamento sanzionatorio, specialmente in casi di spaccio di stupefacenti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla congruità della pena è prerogativa del giudice di merito e non può essere messa in discussione se sorretta da una motivazione logica e priva di vizi giuridici.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 12,8 grammi di cocaina, un’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i fatti di lieve entità. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena, ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza era un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte d’Appello riguardo al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la quantificazione della pena base, a suo dire eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: le scelte del giudice di merito sulla determinazione della pena sono insindacabili in sede di legittimità, a condizione che la motivazione fornita sia adeguata, coerente e non presenti palesi vizi logici o giuridici. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare la correttezza del percorso argomentativo seguito.
Le Motivazioni: la Congruità del Trattamento Sanzionatorio
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ‘pienamente adeguata’. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato la sua decisione sulla base di elementi concreti e specifici che escludevano la particolare tenuità del fatto. In particolare, sono stati valorizzati tre aspetti cruciali:
1. Il numero di dosi: Dalla sostanza sequestrata era possibile ricavare circa 60 dosi medie, un quantitativo non trascurabile.
2. L’elevato grado di purezza: La cocaina presentava una percentuale di principio attivo molto alta, compresa tra l’81,2% e l’83,4%, indicando una qualità e una pericolosità significative.
3. Il ruolo dell’imputato: L’individuo agiva come un ‘pusher’, un ruolo attivo nella catena dello spaccio.
Sulla base di questi elementi, la Corte territoriale aveva stabilito una pena base di un anno e sei mesi di reclusione, già inferiore al medio edittale previsto dalla norma. Questa valutazione è stata giudicata congrua e ben motivata, respingendo così le critiche del ricorrente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la determinazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare l’entità della sanzione senza dimostrare un’evidente illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza è destinato all’inammissibilità. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di fondare le impugnazioni su vizi concreti e dimostrabili, piuttosto che su un generico dissenso rispetto alla severità della pena.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, la valutazione sulla misura della pena non è di norma sindacabile dalla Corte di Cassazione. È possibile farlo solo se la motivazione della sentenza presenta palesi vizi logici o giuridici, ma la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali elementi considera un giudice per definire la pena per spaccio di lieve entità?
Per valutare la gravità del fatto e determinare la pena, il giudice considera elementi oggettivi e soggettivi, come il numero di dosi ricavabili, il grado di purezza della sostanza stupefacente e il ruolo specifico ricoperto dall’imputato nell’attività di spaccio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato non solo a pagare le spese del procedimento, ma anche a versare una sanzione pecuniaria, la cui entità è stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3710 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3710 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecit senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 12,8 di sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punt trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla prevalenza sulla contestata reci delle concesse attenuanti generiche e alla quantificazione della pena al minimo.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattament sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritener pienamente adeguata. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che il fatto, per qu riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non è particolarmente ten soprattutto alla luce del numero di dosi medie astrattamente ricavabili dalla sostan stupefacente detenuta (60) e dell’elevatissimo grado di purezza della stessa (compreso tra 1’81,2% e l’83,4%) e del ruolo di pusher ricoperto dal ricorrente, sulla base di tali element ritenuto congrua la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, determinata in misur inferiore al medio edittale.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il onsigliere estensore
Il Presidente