Trattamento Sanzionatorio e Ricorso in Cassazione: i Limiti del Sindacato di Legittimità
L’applicazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale significativo. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui è possibile contestare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, chiarendo quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per detenzione di cocaina a fini di spaccio, secondo l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. Nello specifico, le doglianze si concentravano su due aspetti: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e il trattamento sanzionatorio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna e la pena stabilite nei gradi di merito. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di limiti al sindacato di legittimità, soprattutto per quanto concerne le valutazioni di fatto riservate ai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il ricorso era basato su ‘motivi non consentiti’. Il punto centrale della motivazione risiede nella natura del trattamento sanzionatorio. La scelta sulla quantità della pena è una questione di fatto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello, a meno che la decisione non sia viziata da una ‘manifesta irragionevolezza’.
Nel caso specifico, la Corte non ha ravvisato alcuna irragionevolezza. Gli elementi portati dalla difesa a sostegno della richiesta di una pena più mite (l’assenza di precedenti penali e l’ammissione di colpa al momento dell’arresto) sono stati considerati non decisivi al punto da rendere illogica la decisione impugnata.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale: la pena era già stata fissata nel minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa prevista dalla legge per quel reato. In una simile circostanza, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata da parte del giudice per giustificare la sua scelta, essendo già la più favorevole possibile all’imputato nell’ambito della cornice edittale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può ricorrere in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con la pena inflitta. Il ricorso deve evidenziare un vizio di legittimità, come un errore di diritto o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Criticare genericamente la valutazione del giudice sul trattamento sanzionatorio si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in Cassazione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili. Come stabilito dalla Corte, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo conferma che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con ponderazione, sulla base di solidi argomenti giuridici, per non incorrere in sanzioni economiche e nella conferma della decisione sfavorevole.
È sempre possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
No, non è sempre possibile. La determinazione della pena è una valutazione di merito del giudice e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, che deve essere provata dal ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su motivi non consentiti, ovvero contestazioni che miravano a una nuova valutazione dei fatti e della discrezionalità del giudice, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE PASQUALE nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina.
Si lamentano vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico, non essendo decisivi in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza ed ammissione d’addebito in flagranza di reato). La pena, poi, è stata fissata nel minimo edittale, non occorrendo perciò una specifica motivazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.