Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41416 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41416 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L@
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre p cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilit dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., aggravato a dell’art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen.
Considerato che l’unico motivo unico, proposto per vizio di motivazione in relazione a trattamento sanzionatorio irrogato, con il quale la difesa lamenta, in maniera del tutto gener e assertiva, l’omessa valutazione delle disagiate condizioni economiche dell’imputato e modesto disvalore della condotta, è manifestamente infondato, in quanto, nella motivazione della sentenza in verifica, la corte territoriale ha fornito argomentazioni esaustive e logic ragione delle quali ha confermato la condanna inflitta dal giudice di primo grado, che individuato nella personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali specifici. Gi sottolineare, in ogni caso, che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui venga irrogata u pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talch sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli element all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 4641 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente