Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42114 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCANDIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 20094/2023
Rilevato che la ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di condanna per il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di falsa attestazione o dichiarazio un pubblico ufficiale sull’identità o qualità personali proprie o di altri, con recidiva s infraquinquennale e reiterata.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelt sanzionatoria (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo editta mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richi al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 13 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.