Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA NOMECOGNOME NOME nato a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, sostituto processuale del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse dei ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 giugno 2023 la Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio – limitatamente alla circostanza aggravante della
premeditazione- la pronuncia della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari, aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli in concorso tra loro del delitto di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione commesso ai danni di NOME (capo A) e della strumentale contravvenzione di porto dei coltelli (capo B).
Nel disporre l’annullamento con rinvio il giudice rescindente, dopo avere richiamato i due elementi costitutivi ai fini della configurabilità della richiamata circostanza aggravante e le principali pronunzie in tema di premeditazione, ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse fatto buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, seguendo un percorso motivazionale incompleto ed illogico.
1.1. A seguito del disposto annullamento con rinvio, la Corte territoriale con sentenza del 9 gennaio 2024 ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio, in ragione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, in anni sei e mesi due di reclusione per ciascuno degli imputati.
Avverso la decisione propongono ricorso gli imputati con un unico atto a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, contenente un unico motivo comune.
2.1. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al disposto trattamento sanzionatorio.
In particolare, sostiene la difesa che, a seguito dell’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, la Corte territoriale ha dovuto procedere unicamente alla diminuzione della pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche, in precedenza valutate con giudizio di equivalenza rispetto all’allora contestata circostanza aggravante.
Nella concessione delle circostanze attenuanti generiche la pena base in origine determinata in anni nove e mesi sei di reclusione, tuttavia, è stata diminuita in misura di gran lunga inferiore ad un terzo e precisamente di soli mesi nove, pari solo ad un dodicesimo.
La Corte territoriale ha motivato la entità di una così modesta diminuzione ravvisandone la congruità – in ragione ” della particolare gravità della condotta e della elevata capacità a delinquere degli imputati ” fuggiti dopo l’accaduto senza alcun ripensamento.
Così operando, ha utilizzato argomentazioni che non afferiscono al grado di intensità delle circostanze attenuanti generiche quanto piuttosto alla gravità del fatto in relazione al quale è stata irrogata una pena superiore ai minimi edittali.
Proprio perché la diminuzione derivata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche è inferiore ad un dodicesimo della pena considerata come pena base e, dunque, lontana dalla possibile diminuzione fino ad un terzo, l’obbligo motivazionale del giudice avrebbe richiesto argomentazioni ben più consistenti e avrebbe dovuto valorizzare ulteriori elementi, invece trascurati, quali la incensuratezza e la giovane età degli imputati unitamente al particolare contesto in cui è maturata la condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
La questione che viene in esame è relativa alla portata dell’obbligo motivazionale del giudice di merito nella determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio e ai limiti di sindacabilità di siffatta motivazione in sede di legittimità.
1.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, questa Corte ha affermato che la discrezionalità del giudice nell’applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l’incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez.3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all’imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell’entità di tale beneficio).
La richiamata pronunzia ribadisce in motivazione l’indiscussa prerogativa del giudice del merito, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall’art. 133 cod. pen., di commisurare l’entità della pena alla effettiva gravità del reato commesso, sottolineando tuttavia che la discrezionalità, per quanto ampia, deve trovare una sua giustificazione nella motivazione della sentenza emessa T.] laddove non si voglia confondere la discrezionalità con l’arbitrio”.
1.2. Un siffatto orientamento giurisprudenziale risulta comunque conciliabile con le indicazioni di questa stessa Corte allorquando chiarisce che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è
insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.2017, Rv. 269196).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
Si ricava infatti da queste ulteriori pronunzie che l’obbligo di motivazione deve essere necessariamente più intenso qualora la entità della pena si discosti significativamente dai limiti edittali o anche qualora gli stessi aumenti o le diminuzioni siano particolarmente significativi (gli aumenti) o esigue (le diminuzioni).
La sentenza impugnata, ad avviso del collegio, non si è discostata dalle indicazioni di questa Corte.
2.1. Con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria, dopo avere escluso la circostanza aggravante della premeditazione – oggetto di precedente bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza – ha operato la dovuta diminuzione su quella che originariamente era stata individuata come pena base.
Tale diminuzione, pari a mesi nove e dunque operata per un dodicesimo rispetto alla pena base, è stata giustificata con le seguenti argomentazioni (p.7):
richiamando, in punto di congruità, T.] la particolare gravità della condotta e la elevata capacità a delinquere degli imputati i quali, senza mostrare alcun ripensamento, erano fuggiti dopo l’accaduto senza preoccuparsi delle condizioni di salute della vittima ed anzi minacciando affinché non rivelasse l’identità degli aggressori”, espressioni utilizzate dallo stesso giudice rescindente nel primo giudizio di legittimità conclusosi con l’annullamento con rinvio;
ritenendo, con specifico riferimento alla limitata riduzione per le circostanze attenuanti generiche, che la riduzione di pena debba tenersi distante dalla riduzione di un terzo in ragione della particolare intensità del dolo degli imputati che si sono velocemente coalizzati e “hanno agito all’unisono con micidiale scelta.”
Può dunque senz’altro ritenersi che il percorso motivazionale seguito non solo sia sorretto da una sufficiente motivazione, ma non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
La richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio non può essere accolta atteso che l’unico motivo di ricorso è relativo al trattamento sanzionatorio, con la conseguente irrilevanza della censura ai fini delle statuizioni civili.
Questa Corte ha chiarito che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (tra le più recenti, Sez.1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236).
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2024
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