Trattamento Sanzionatorio: Quando la Cassazione non può riesaminare la pena
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma quali sono i limiti del riesame di questa decisione da parte della Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente, la n. 27535/2024, offre chiarimenti cruciali sul concetto di trattamento sanzionatorio e sull’insindacabilità delle valutazioni del giudice di merito, se correttamente motivate. Questo principio garantisce l’autonomia dei giudici di primo e secondo grado nella commisurazione della pena, circoscrivendo il ruolo della Suprema Corte alla sola verifica della legalità e logicità del percorso argomentativo.
Il Caso: Ricorso contro una pena per spaccio
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. In appello, la pena era stata rideterminata in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 2.600 euro.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Una violazione di legge riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e superiore al minimo previsto dalla legge, in particolare per quanto concerne gli aumenti di pena applicati per i reati commessi in continuazione.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte Suprema di rivalutare nel merito la congruità della pena inflittagli.
La Decisione della Cassazione: Limiti del giudizio sul trattamento sanzionatorio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La pronuncia si basa su un principio consolidato: le decisioni del giudice di merito relative al trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in sede di legittimità se sono supportate da una motivazione che non presenta vizi logici o giuridici.
La Congruità della Pena
La Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata. La Corte d’Appello, infatti, aveva giustificato la pena basandosi su elementi concreti e specifici, quali:
* L’ingente numero di dosi potenzialmente ricavabili dalla sostanza ceduta (circa 600).
* La lunga durata dell’attività illecita (estesa per 5 anni).
* L’elevato numero di episodi di spaccio contestati.
Inoltre, la Corte territoriale aveva correttamente differenziato gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, motivandoli in base all’estensione temporale e al numero di cessioni di ciascun capo di imputazione. Questo approccio ha reso la decisione immune da censure di illogicità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito. Il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato facendo riferimento alle specifiche modalità dell’azione e alla capacità a delinquere dell’imputato. Quest’ultimo aveva dimostrato una notevole abilità nel reperire stupefacenti di varia tipologia e nel gestire una clientela stabile, elementi che, secondo la Corte, indicavano una spiccata pericolosità sociale e rendevano ingiustificata la concessione di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) ha il compito di valutare i fatti e, sulla base di essi, determinare la pena più equa, esercitando un potere discrezionale all’interno dei limiti fissati dalla legge. La Corte di Cassazione, invece, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a controllare che il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente, ovvero attraverso una motivazione coerente, logica e rispettosa dei principi di legge.
Conclusioni: L’Insindacabilità del Giudizio di Merito
Questa pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La quantificazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a fornire una giustificazione logica e completa delle proprie scelte. Se tale motivazione esiste ed è priva di vizi, la decisione diventa insindacabile. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che le contestazioni in sede di legittimità sul trattamento sanzionatorio hanno possibilità di successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità o una palese violazione di legge nella motivazione della sentenza, e non una semplice divergenza di valutazione sulla congruità della pena.
Può la Corte di Cassazione modificare una pena ritenuta eccessiva dal ricorrente?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio se queste sono sorrette da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. Il suo ruolo non è valutare se la pena sia ‘giusta’ nel merito, ma se sia stata applicata correttamente secondo la legge.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena in questo caso?
La Corte d’Appello ha considerato il numero di dosi ricavabili dalla sostanza (600), l’ampia estensione temporale dei fatti (5 anni), l’elevato numero di cessioni, e ha differenziato gli aumenti di pena per i reati in continuazione in base alla durata e al numero delle singole cessioni contestate.
Per quale motivo sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa delle modalità dell’azione e della capacità a delinquere dell’imputato. Egli aveva dimostrato una notevole abilità nel reperire diversi tipi di stupefacenti e nel rifornire in modo stabile la sua clientela, elementi che la Corte ha ritenuto incompatibili con la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la parziale riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza emessa in pr è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art.73, comma 5, d. e rideterminata la pena in anni due,mesi 10 giorni 20 di reclusione e euro 2’600,00 d
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto superiore al minimo edittale agli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione. Con il secondo motivo, lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionat insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-gi caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners avendo la Corte territoriale, nell’accogliere il motivo di appello relativo individuazione, da parte del giudice di prime cure, della condotta delittuosa pi mancata specificazione degli aumenti di pena per ciascuno dei reati satelliti, fatto numero di dosi estraibili dalla sostanza stupefacente ceduta ( 600 dosi), all’ampi cronologica dei fatti ( 5 anni) e al numero elevato di cessioni, e ritenuto congrua determinata dal primo giudice di un anno e mesi sei di reclusione, integrandola con la multa di euro 1200,00 ed applicando singoli aumenti per ciascuno dei reati in conti differenziandoli per ciascun capo di imputazione ( indicati da capo 2 a capo 14) in r estensione temporale delle cessioni e del numero di cessioni contestate in ciasc imputazione.
‘Con riferimentò al diniego di attenuanti d’elle attenuanti generiche la Corte te richiamato le modalità dell’azione e la capacità delinquere dell’imputato che aveva notevole capacità di reperimento dello stupefacente di varia tipologia e che riforniva in modo stabile una sua clientela.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente