Trattamento Sanzionatorio: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena da parte del giudice, rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 3008/2026) ha ribadito i confini precisi entro cui è possibile contestare una sentenza sotto questo profilo. La decisione sottolinea che la valutazione sulla congruità della pena è una prerogativa del giudice di merito, e il sindacato della Suprema Corte è limitato ai soli vizi di motivazione.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati per gravi reati tra cui associazione per delinquere e violazioni della legge sull’immigrazione, si sono rivolti alla Corte di Cassazione. La loro vicenda processuale era già complessa: una precedente sentenza era stata annullata dalla stessa Cassazione con rinvio alla Corte d’Assise d’Appello. Quest’ultima, nel nuovo giudizio, aveva rideterminato la pena escludendo un’aggravante specifica (prevista dall’art. 61-bis c.p.). Insoddisfatti della nuova pena, seppur ridotta, gli imputati hanno presentato un ulteriore ricorso.
Il Motivo del Ricorso: Critiche al Trattamento Sanzionatorio
L’unico motivo di doglianza sollevato dai ricorrenti riguardava proprio il trattamento sanzionatorio. Essi lamentavano la carenza e l’illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva stabilito l’entità della riduzione di pena a seguito dell’esclusione dell’aggravante. In sostanza, non contestavano l’esclusione dell’aggravante, ma il calcolo matematico e i criteri utilizzati dal giudice per diminuire la condanna finale, ritenendoli non adeguatamente giustificati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione, netta e perentoria, ha confermato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un caposaldo del diritto processuale penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La quantificazione della pena rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale, Corte d’Appello). Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato fornendo una motivazione che dia conto dei criteri seguiti.
Il compito della Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non è quello di decidere se la pena sia ‘giusta’ o ‘troppo severa’, ma solo di verificare che la motivazione del giudice di merito esista, sia coerente e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello impugnata conteneva una motivazione “sufficiente e non illogica”. In particolare, gli Ermellini hanno indicato che a pagina 20 del provvedimento erano esplicitati i criteri adottati per la diminuzione della pena. Essendoci una motivazione valida, qualsiasi ulteriore discussione sull’adeguatezza della pena era preclusa in quella sede.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento pratico: un ricorso in Cassazione che si limiti a criticare l’entità della pena inflitta, senza individuare un vizio grave e palese nella motivazione (come la sua totale assenza, una contraddizione insanabile o una manifesta illogicità), è destinato all’inammissibilità. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è molto ampia e il suo operato è insindacabile in sede di legittimità se supportato da un apparato argomentativo congruo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere formulate con estremo rigore, concentrandosi esclusivamente sulla struttura logica della motivazione e non sulla sua condivisibilità nel merito.
È possibile contestare l’entità di una pena davanti alla Corte di Cassazione?
Generalmente no. La Corte di Cassazione non riesamina l’entità della pena (il trattamento sanzionatorio), che è una decisione del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice per quella pena è mancante, palesemente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo i ricorsi in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché contestavano il merito della quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse una motivazione sufficiente e non illogica per giustificare la riduzione di pena applicata, rendendo la questione non sindacabile in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, i ricorrenti vengono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3008 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3008 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono, con autonomi atti, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena detentiva inflitta ai ricorrenti per i reati di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. pen., 4, legge n. 146 del 2006, 110, 12, comma 3, lett. a), b), d), d.lgs. n. 286 del 1998;
rilevato che, con l’unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l’illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 -bis cod. pen.;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, secondo quanto si evince, in particolare, alla pagina 20 della sentenza di appello, da cui si ricava il criterio per la diminuzione dell’aumento operato in relazione al capo A) una volta eliminata la predetta aggravante;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2025.