Trattamento sanzionatorio: la discrezionalità del giudice
Il trattamento sanzionatorio rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla libertà del condannato. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui è possibile contestare la misura della pena in sede di legittimità, ribadendo il principio della discrezionalità del giudice di merito.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di Appello, lamentando l’eccessività della pena inflitta. Il motivo di ricorso si concentrava esclusivamente sulla determinazione del quantum della sanzione, senza tuttavia evidenziare vizi logici macroscopici o violazioni di legge nella decisione dei giudici di secondo grado. Il ricorrente contestava la mancata applicazione di una riduzione maggiore o una determinazione più favorevole della pena base.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione e le diminuzioni per le circostanze, è un’attività riservata al giudice di merito. Tale attività non può essere sindacata in Cassazione se supportata da una motivazione logica e non arbitraria. La Corte ha chiarito che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito sulla congruità della pena.
Il trattamento sanzionatorio nel giudizio di legittimità
Un punto centrale della decisione riguarda l’intensità dell’onere motivazionale richiesto al magistrato. Quando il giudice applica una pena prossima al minimo edittale o comunque al di sotto della media, non è richiesta una spiegazione analitica di ogni singolo parametro previsto dal codice penale. In questi casi, la motivazione può essere sintetica, poiché la scelta stessa di una pena bassa indica già una valutazione di favore verso il reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio per cui il giudice assolve correttamente al proprio onere argomentativo anche attraverso l’uso di clausole di stile o espressioni sintetiche. Formule come “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” sono considerate sufficienti, specialmente quando la sanzione finale si colloca al di sotto della media edittale. La Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva operato una scelta sanzionatoria vicina al minimo legale, rendendo superflua una motivazione più dettagliata. Il ricorso è stato dunque ritenuto privo di quella specificità necessaria per scardinare la discrezionalità del magistrato di merito, risultando in un mero dissenso rispetto a una valutazione di fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il trattamento sanzionatorio non può essere oggetto di un nuovo esame nel merito da parte della Cassazione. Il controllo di legittimità si limita a verificare che il ragionamento del giudice non sia manifestamente illogico o frutto di arbitrio. Per chi intende impugnare una sentenza sulla base della misura della pena, è essenziale dimostrare una reale violazione dei criteri legali o una motivazione totalmente assente, poiché la semplice richiesta di una sanzione più mite non trova spazio nel giudizio di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando si può contestare la misura della pena in Cassazione?
Il ricorso è possibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, manifestamente illogica o frutto di un arbitrio non giustificato.
Il giudice deve sempre spiegare nel dettaglio perché ha scelto una determinata pena?
No, se la pena è vicina al minimo edittale o sotto la media, sono sufficienti espressioni sintetiche come pena equa o congrua.
Cosa accade se il ricorso sulla pena viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41691 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico, stringato motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, n supera la soglia di ammissibilità, in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità at al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della p base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i rea continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relati determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressi tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media editt o addirittura – come nel caso di specie – prossima al minimo (si veda, in particolare, pag. 3
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.