Trattamento sanzionatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il trattamento sanzionatorio rappresenta il fulcro della decisione penale, poiché definisce la risposta dello Stato al reato commesso. Tuttavia, la possibilità di contestare l’entità della pena davanti alla Suprema Corte incontra limiti rigorosi, specialmente quando la motivazione dei giudici di merito appare solida e coerente.
Il caso del trattamento sanzionatorio contestato
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza d’appello, lamentando un’eccessiva severità nella determinazione della pena. La difesa sosteneva che i criteri utilizzati per il calcolo della sanzione non fossero corretti, richiedendo una riduzione della stessa e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La valutazione della recidiva e dei precedenti
Nel caso in esame, il giudice di merito aveva valorizzato la presenza di numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici e commessi con l’ausilio di armi. Tale pluralità di condanne pregresse è stata considerata espressiva di una accresciuta pericolosità sociale, giustificando l’applicazione della recidiva e influenzando negativamente il trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile sollecitare un nuovo giudizio di merito in Cassazione se la sentenza impugnata ha fornito una spiegazione non arbitraria delle scelte sanzionatorie effettuate.
Diniego delle attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in virtù dell’allarmante condotta del reo e della gravità dei suoi precedenti. Questi elementi hanno condotto coerentemente all’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, ritenuta insuscettibile di ulteriori riduzioni in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inammissibilità di doglianze che mirano a una rivalutazione fattuale del caso. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello ha operato una sintesi logica tra la gravità dei reati commessi e la personalità del colpevole, desunta dai suoi precedenti specifici. Quando il giudice di merito dà conto, con motivazione congrua, degli elementi che impediscono la concessione di benefici o attenuanti, tale giudizio è insindacabile. La condotta allarmante e la pericolosità sociale accertata costituiscono basi solide per un trattamento sanzionatorio rigoroso, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di merito, precluso dall’ordinamento.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un’impugnazione manifestamente infondata, la Corte ha imposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che il trattamento sanzionatorio deciso nei gradi precedenti resta fermo se supportato da una motivazione che analizzi correttamente la storia criminale del soggetto e la gravità dei fatti contestati, scoraggiando ricorsi meramente dilatori o privi di fondamento giuridico.
È possibile ottenere una riduzione della pena in Cassazione?
No, la Cassazione non può rideterminare la pena nel merito, ma può solo verificare se la motivazione del giudice precedente sia logica e rispetti i limiti di legge.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quali elementi impediscono la concessione delle attenuanti generiche?
La presenza di gravi precedenti penali, la pericolosità sociale del soggetto e una condotta particolarmente allarmante sono motivi validi per negare le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5660 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un alternativo giudizio inerente al merito e precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione nella quale si è dato conto, ai fini della recidiva, della pluralità dei precedenti anche specifici e commessi con armi, rispetto ai quali i nuovi reati risultano espressivi di accresciuta pericolosità, nonché, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, dei gravi precedenti e dell’allarmante condotta, elementi che hanno coerentemente condotto all’irrogazione di una pena non contenuta nel minimo e ritenuta insuscettibile di riduzione;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026
Il Presidegte estensore