Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con unico motivo di ricorso COGNOME NOME, imputato per il reato di cui agli 110, 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e già condannato nei giudizi di merito alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla eccessivi trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento tanto delle circostanze attenuant generiche di cui all’art. 62 -bis cod. pen. quanto del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto, quanto alla prima parte della doglianza afferente all’entità della pena inflitt non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui ve irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni c separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al mini (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2 Mastro e altro, Rv. 271243);
Ritenuto in proposito che la pena base di anni uno / mesi sette di reclusione si colloca sicuramente entro la media edittale del reato, all’epoca fissata in anni due mesi t reclusione, laddove in ogni caso la Corte territoriale ha ampiamente e non illogicamen giustificato il trattamento sanzionatorio – anche avuto riguardo agli aumenti per continuaz – e lo scostamento operato, in ragione dell’ampia finestra temporale in cui il ricorre ceduto stupefacente tanto alla Galli quanto agli altri acquirenti;
Ritenuta quindi la correttezza del percorso argomentativo, secondo il quale l’imputat avendo posto in essere una redditizia attività di spaccio in favore di plurimi acquirenti e arco temporale esteso, data la facilità di reperimento della sostanza stupefacente ced (circostanza che dimostra l’inserimento dello stesso in circuiti criminali di apprez spessore), non avrebbe potuto beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto quello applicato;
Ritenuto poi, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che nozione comune che il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, l motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., con preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20 Pettinelli, Rv. 271269), la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non imponendo al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensi essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza rit
ostativi alla concessione delle attenuanti, perché in tal modo viene formulato comunque, s pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2, n. 38 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826)
Ritenuto che la sentenza impugnata ha evidenziato comunque, ai fini precisi richiamati l’assenza di resipiscenza e la commissione – nelle more – di altro reato della medesima indol in tal modo indicando – non illogicamente – gli elementi ritenuti rilevanti nel giudiz personalità dell’odierno ricorrente;
Ritenuto infine, quanto alla recidiva, che la Corte territoriale abbia fornito nuova negativa e non illogica valutazione su personalità e pericolosità dell’imputato, gravat precedente specifico e attratto da reiterate condotte illecite, poste in essere in un ampio temporale e in favore di una pluralità di assuntori;
Ritenuto conclusivamente che la sentenza impugnata abbia correttamente disposto secundum legem in ordine tanto al rigetto della richiesta sospensione condizionale della pe (stante l’entità della pena inflitta) quanto alla revoca della sospensione condizional concessa (dato il rispetto dei limiti temporali di legge);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso – che neppure si confronta appieno con l’iter motivazionale – debba essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a no dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/02/2024
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Il Presidente