Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLGARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1 e legge fall.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivazio ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare lo scostamento della pe base dal minimo edittale – è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato con in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (c Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 COGNOME, Rv. 271269 – 01), giustificando in maniera congrua e conforme a diritto la determinaz della pena (irrogata in misura inferiore al medio edittale) sulla totale omissione da parte dell’im del versamento dei contributi dovuti e sul precedente penale da lui riportato che, sebbene ineren a reato estinto, per costante giurisprudenza, può essere apprezzato ai fini della determinazione de pena (Sez. 6, n. 9116 del 01/07/1998, COGNOME NOME, Rv. 211580 – 01; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013 Schirinzi, Rv. 256186 – 01; Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, COGNOME, Rv. 282377 – 01; Sez. 6 n. 46400 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271389 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.