Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1562 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1562 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 4 maggio 2021, menertc 7-^ ° i 1 confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 1213Meriralf)121121 confronti di NOME, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di furto e ricettazione aggravati, di cu 56, 624, 625 nr. 2 e 7, 110 – 337, 61 n. 2 e 110, 648 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivaziona in punto di trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di c argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si v particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territ condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto la dosime della pena congrua, attesa la discreta gravità dei fatti, la personalità negativa del prevenuto, il quale ultimo, peraltro, non ha riconosciuto alcuna responsabili tantomeno risarcito i danni; sicché, la pena inflitta è stata correttamente dai giudici del gravame adeguata in base ai parametri valutati, con generosa concessione delle attenuanti generiche in via di equivalenza con le aggravanti e la recidiva contestate, tenuto pure conto della natura della condotta e dei precedent penali che gravano la biografia criminale del COGNOME;
ritenuto, altresì, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motiva dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e de indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza no margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’ob motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli ele di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione degli che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione d colpa che ha determinato la causa della inammissibilità, della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.