Trattamento sanzionatorio: i limiti del ricorso in Cassazione
La determinazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante il trattamento sanzionatorio applicato a seguito di una condanna per tentato furto aggravato, delineando i confini entro cui è possibile contestare la misura della pena in sede di legittimità.
Il caso di specie e il ricorso
Due soggetti erano stati condannati nei gradi di merito per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione relativo esclusivamente al trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte d’Appello. Secondo la tesi difensiva, i giudici di secondo grado non avrebbero fornito una spiegazione adeguata circa i criteri utilizzati per determinare l’entità della pena e i relativi aumenti dovuti alle aggravanti.
La valutazione della Corte d’Appello
La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, ma aveva mantenuto un impianto motivazionale solido per quanto riguarda la quantificazione della sanzione. I giudici di merito avevano infatti indicato con precisione i parametri di riferimento, garantendo una coerenza logica tra la gravità del fatto e la pena finale.
Il principio di proporzionalità della motivazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha richiamato un principio giurisprudenziale consolidato. L’impegno motivazionale richiesto al giudice nella determinazione della pena non è standardizzato, ma deve essere correlato all’entità degli aumenti applicati. Se gli aumenti sono contenuti e i criteri di base sono chiaramente esposti, la motivazione deve ritenersi congrua.
Inammissibilità e conseguenze pecuniarie
Quando un ricorso viene ritenuto indeducibile o manifestamente infondato, la legge prevede sanzioni rigorose. Oltre al pagamento delle spese del procedimento, le ricorrenti sono state condannate al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Questo meccanismo serve a scoraggiare l’impugnazione di sentenze che risultano già correttamente motivate nel merito.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito ha operato una sintesi logica dei criteri sanzionatori previsti dal codice penale. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva già risposto implicitamente alle doglianze della difesa, rendendo il ricorso una mera riproposizione di questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità. La coerenza tra i criteri indicati e la pena irrogata esclude ogni spazio per un intervento della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che il trattamento sanzionatorio può essere sindacato in Cassazione solo in presenza di una motivazione totalmente assente, illogica o contraddittoria. Se il giudice di merito rispetta i parametri di legge e giustifica la pena in modo proporzionale alla sua entità, la decisione resta insindacabile. Questo approccio garantisce la stabilità delle decisioni giudiziarie e la rapidità del sistema processuale.
Quando è possibile contestare la pena in Cassazione?
La contestazione è possibile solo se la motivazione della sentenza è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ai criteri legali di determinazione della sanzione.
Cosa si intende per proporzionalità della motivazione?
Significa che il giudice deve fornire una spiegazione tanto più dettagliata quanto più elevati sono gli aumenti di pena applicati rispetto ai minimi edittali.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11101 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11101 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento punitivo – è indeducibile avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali determinare il trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) in termini coerenti rispetto alla concreta determinazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800);
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026