Trattamento sanzionatorio e limiti del ricorso in Cassazione
Il trattamento sanzionatorio rappresenta il fulcro della risposta dello Stato al reato, ma la sua determinazione non è un calcolo matematico, bensì un esercizio di discrezionalità guidata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di merito può muoversi e quando un ricorso su questo tema rischia di essere dichiarato inammissibile.
La discrezionalità nel trattamento sanzionatorio
Nel caso analizzato, un imputato ha proposto ricorso lamentando un vizio di motivazione in merito alla pena inflitta. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze fossero una mera riproposizione di quanto già discusso e respinto in appello. Il punto centrale della questione riguarda la natura del potere del giudice nella determinazione della pena. Secondo l’orientamento consolidato, la graduazione della sanzione, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, è una prerogativa del giudice di merito.
I criteri degli articoli 132 e 133 c.p.
Il giudice non agisce in modo arbitrario. Il codice penale, agli articoli 132 e 133, fornisce una griglia di criteri oggettivi e soggettivi: la gravità del reato, l’intensità del dolo, il grado della colpa e la capacità a delinquere del reo. Se il giudice di merito dimostra di aver considerato questi elementi, la sua decisione diventa difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
L’onere della motivazione
Perché una sentenza sia valida, il giudice deve assolvere a un preciso onere argomentativo. Non è necessario un esame analitico di ogni singolo dettaglio, ma è sufficiente un riferimento ai fattori ritenuti decisivi per la scelta della pena. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse ampiamente giustificato le proprie scelte, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di insindacabilità delle scelte di merito quando queste sono sorrette da una motivazione logica e coerente. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha apportato elementi nuovi o critiche specifiche alla logica del provvedimento impugnato, limitandosi a contestare il risultato finale della quantificazione della pena. Poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato i parametri di legge, non sussisteva alcuno spazio per un intervento in sede di legittimità. L’inammissibilità deriva quindi dalla mancanza di specificità dei motivi e dalla manifesta infondatezza degli stessi.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della pena, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su violazioni di legge concrete o vizi logici evidenti, piuttosto che su una generica insoddisfazione per l’entità della sanzione ricevuta, confermando la stabilità delle decisioni di merito adeguatamente motivate.
È possibile ottenere una riduzione della pena in Cassazione?
Solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha omesso di motivare i criteri utilizzati. La Cassazione non può ricalcolare la pena per motivi di pura opportunità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Quali sono i poteri del giudice nella scelta della sanzione?
Il giudice ha un potere discrezionale nel valutare la gravità del reato e la personalità del colpevole, decidendo l’entità della pena entro i limiti edittali previsti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41609 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASCINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in o alla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre a riprodurre pedissequamente l censure già proposte e adeguatamente respinte dal giudice di merito, è manifestamente infondato in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagina 3 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente