Trattamento sanzionatorio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema del trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei punti più delicati del processo penale, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito i confini tra la discrezionalità del giudice di merito e il dovere di specificità dei motivi di ricorso.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative e per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, puntando esclusivamente sulla presunta eccessività della pena inflitta.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura del motivo proposto, giudicato eccessivamente generico. Secondo la Corte, non è sufficiente lamentare un trattamento sanzionatorio severo; è necessario indicare con precisione quali elementi il giudice di merito avrebbe omesso di valutare o quali criteri logici avrebbe violato nella determinazione della pena.
L’importanza della specificità
L’ordinanza richiama l’art. 581 del codice di procedura penale, sottolineando che il ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tali requisiti, il giudice dell’impugnazione non può esercitare il proprio sindacato, rendendo l’atto privo di efficacia giuridica.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui la determinazione della pena base e la valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti appartengono alla sfera discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in conformità agli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata ritenuta logicamente corretta e adeguatamente motivata, avendo fatto riferimento a elementi decisivi per giustificare il rigore della sanzione. La mancanza di contro-argomentazioni specifiche da parte del ricorrente ha reso il vizio di motivazione inesistente.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che, in materia di trattamento sanzionatorio, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione. Per chi intende impugnare una sentenza, emerge chiaramente la necessità di una difesa tecnica capace di individuare errori procedurali o logici precisi, evitando censure astratte o meramente ripetitive.
Cosa succede se il ricorso contro la pena è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quali criteri usa il giudice per stabilire la pena?
Il giudice valuta la gravità del reato e la capacità a delinquere dell’imputato, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Si può contestare in Cassazione la misura della pena?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è illogica o non ha rispettato i criteri legali di determinazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51112 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51112 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 707 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizi motivazione in relazione all’eccessività del trattamento sanzioCOGNOMErio – è generico pe indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle dirninuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare p della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.