Trattamento Sanzionatorio: Quando la Cassazione non può Intervenire
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice deve essere giusto ed equo, tenendo conto di innumerevoli fattori. Ma cosa succede se un imputato ritiene la pena eccessiva? Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione ci aiuta a capire i limiti entro cui è possibile contestare la decisione del giudice in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un giovane uomo, incensurato, condannato dalla Corte di Appello per aver introdotto un’ingente quantità di sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario, occultandole nei propri indumenti. Nonostante la gravità del fatto, i giudici di merito avevano concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sull’aggravante contestata, in virtù della giovane età, dell’assenza di precedenti penali e del contegno processuale collaborativo. La pena finale era stata fissata in tre anni e otto mesi di reclusione e 18.000 euro di multa.
I Motivi del Ricorso e il trattamento sanzionatorio
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in sostanza, un’errata applicazione del trattamento sanzionatorio. A suo dire, la Corte di Appello non avrebbe applicato la riduzione di pena nella sua massima estensione possibile, nonostante la concessione delle attenuanti generiche, e non avrebbe motivato a sufficienza le ragioni di tale scelta. La difesa chiedeva, di fatto, una pena più mite, ritenendo quella applicata sproporzionata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento. Le valutazioni del giudice di merito riguardo alla quantificazione della pena sono insindacabili in sede di legittimità, a condizione che siano supportate da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte di Appello è stata giudicata pienamente adeguata. I giudici avevano correttamente bilanciato gli elementi a favore dell’imputato (giovane età, incensuratezza, collaborazione) con quelli a suo sfavore (la gravità della condotta, consistita nell’introdurre droga in un carcere, e l’ingente quantitativo). Questo processo di ponderazione, che si basa sui criteri dell’articolo 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Poiché la motivazione era coerente e completa, non vi era spazio per un intervento della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che contestare un trattamento sanzionatorio in Cassazione è un’operazione complessa. Non è sufficiente ritenere la pena “troppo alta”; è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice che l’ha determinata. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito prevale. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze negative di un ricorso infondato.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena se la considera troppo severa?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione per modificare una pena solo perché la ritiene severa o non congrua. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che la motivazione del giudice sia logica, non contraddittoria e conforme alla legge.
Cosa significa bilanciare le circostanze del reato ai fini della pena?
Significa che il giudice deve considerare tutti gli aspetti del caso, sia quelli negativi (come la gravità del fatto o la quantità di droga), sia quelli positivi (come la giovane età, l’assenza di precedenti o la collaborazione dell’imputato), per determinare una pena che sia proporzionata e adeguata alla situazione specifica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigra1Fe indicata con la la Corte di appello di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all’art. 7 4, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito applicato la massima estens riduzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generi all’art. 62 bis cod. pen. e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della mo relazione alla medesima doglianza.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è sen ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel rideterminare effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di p rispetto alla contestata circostanza aggravante, al positivo contegno processuale a ricorrente resosi tuttavia autore di una condotta alquanto grave in quanto introduc istituto penitenziario sostanza stupefacente occultata nei suoi indumenti, e quantitativo di narcotico. Il giudice ha dunque preso in considerazione l’atteggi collaborazione manifestato nell’immediatezza dal reo, la giovane età e l’incensuratezza richiamo ai criteri indicati dall’alt 133 cod. pen., ritenendo congrua la pena di an otto di reclusione e di euro 18.000,00 di multa.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte ab il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pr l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favor Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente