Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/11/2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 26/10/2022, che aveva condannato COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 483 cod. pen. alla pena di anni mesi 9 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 131-bis e dell’articolo 133 cod., pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata chiarisce che il fatto non può considerarsi di particolare tenuità in quanto connesso al reato di cui all’articolo 259 d. Igs. 152/2006, realizzato mediante l’esportazione di un quantitativo non minimale di pneumatici (1230, legati con fil di ferro e stoccati alla rinfusa), circostanza che esclude l’applicazione della causa di non punibilità invocata.
Tale motivazione risulta fare buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, la quale ritiene addirittura che la motivazione possa risultare implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 – 02).
Quanto al trattamento sanzionatorio, evidenzia la Corte territoriale che la pena era stata correttamente irrogata dal primo giudice – proprio per le ragioni anzidette – in quantità non minima ma distante dal massimo edittale (reclusione fino a due anni).
Il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,
COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
In altre parole, il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.