Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato sentenza del Tribunale di Milano del 24 marzo 2022, con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed quattrocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazi in ordine al trattamento sanzionatorio.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione d misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio p discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Invero, il giudice del merito esercit discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sin della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 d 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparr Rv. 239754): il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificaz costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Va poi ricordato che quando la pena viene irrogata in misura non superiore al media edittale non è necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Nella fattispecie in esame, l’entità della pena, inferiore al medio edittale, correttamente giustificata con riferimento alle modalità della condotta accert giudizio ( sottrazione non solo di una bicicletta restituita alla persona offes due biciclette in danno della medesima persona offesa, a seguito della introduzi nei() cortile condominiale in orario notturno, come emerge dai filmati d videocamere di sorveglianza). Si tratta di motivazione rispondente ai criteri indicati, non manifestamente arbitraria o illogica.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.