Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11453 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11453 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIRU COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due diversi motivi, NOME COGNOME ha dedotto:
il vizio di motivazione ed il correlato vizio di violazione di legge in relazion all’art. 133, cod. pen. (in sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto che il tribunale abbia correttamente motivato sull’entità della pena comminata, in ragione della qualità e quantità di sostanza rinvenuta, nonché della circostanza che l’imputato abbia commesso il rea quando era sottoposto a misura cautelare per analogo reato; si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, aggiungendosi che lo stupefacente che si presume sia stato ceduto dall’imputato, pari a circa 4,26 grammi di cocaina, costituisce una quantità prossima a quella detenibile per uso personale, sicché lo scostamento della pena base dal minimo edittale non avrebbe potuto trovare giustificazione nella qualità e quantità di sostanza rinvenuta);
il vizio di violazione di legge e il correlato vizio motivazionale in relazione mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (in sintesi, secondo la difesa mancherebbe ogni motivazione sul diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state invece assolutamente invocabili al fine di adeguare la pena al fatto e alla personalità dell’imputato);
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, pervenute telematicamente in data 23 gennaio 2026, che si è riportato integralmente al ricorso, chiedendone l’accoglimento;
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le richieste, e, comunque quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, vi è un’evidente motivazione implicita desumibile da quella relativa al trattamento sanzionatorio (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla penultima pagina della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di nov critica in sede di legittimità, andavano respinte);
rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata giustifica il trattamento sanzionatorio provi ragione degli elementi evidenziati in ricorso, poiché la Corte d’appello ha ritenuto che il tribunale ha correttamente motivato
sull’entità della pena comminata, in ragione della qualità e quantità di sostanza rinvenuta, nonché della circostanza che l’imputato ha commesso il reato quando era sottoposto a misura cautelare per analogo reato mentre, quanto al secondo motivo, la motivazione sul diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è implicita in quella afferente al trattamento sanzionatorio; del resto, osserva la Corte, è pacifico che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la negativa personalità del reo) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini s che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem” (tra le tante: Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che, al cospetto del predetto apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 dep. 26/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026