Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9675 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 17 gennaio 2022, con NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Bari il 24 settembre 2018.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura il vizio di motivazi rispetto al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata adeguatamente valorizzato (pagina 5), in senso ostativo all’accoglimento della richiesta di riduzione della pena, la personalità dell’imputato, gravato da vari precedenti pena di cui uno specifico, posti a fondamento della contestata recidiva specifica e infraquinquennale.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti i sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.