Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42314 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che il difensore dell’imputato NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata indicazione nella sentenza della discussione orale svoltasi alla udienza del 22 marzo 2023 ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto, al riguardo, che rispetto al primo motivo deve escludersi un concreto em.,rta;9., COGNOME Atri.° COGNOME ·.’ Dr,,ttet j COGNOME ….te f -interesse del COGNOME ricorrente poiche i daTrà- M – ahcata indidazione della discussione orale non e derivato un concreto pregiudizio all’imputato (peraltro nemmeno specificamente indicato), atteso che nella sentenza sono stati affrontati tutti i motivi di gravame e c l’omissione sopra indicata non determina la lamentata nullità della decisione;
Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena, lungi dall’essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale (d atto dell’errore materiale in cui era incorso il primo giudice nell’indicare il reato grave), tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, con l’aumento per la continuazione nella misura di soli otto mesi di reclusione, di talché non era necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte della Corte territoriale dato che il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ttembre 2023.