Trattamento sanzionatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il trattamento sanzionatorio è spesso l’ultimo terreno di scontro tra difesa e accusa, specialmente nei procedimenti per reati legati agli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare la misura della pena in sede di legittimità, ribadendo l’importanza di una motivazione solida da parte dei giudici di merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la fattispecie della cosiddetta lieve entità. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un’errata determinazione della pena, sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse valutato correttamente gli elementi a sua disposizione per mitigare la sanzione.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la censura mossa dal ricorrente era manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva operato una scelta punitiva sorretta da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici. In particolare, è stato evidenziato come la sentenza impugnata avesse preso in esame tutte le deduzioni difensive, fornendo una risposta adeguata alle richieste dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di insindacabilità delle scelte di merito, qualora queste siano logicamente giustificate. Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della congruità della pena, ma deve limitarsi a verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha analizzato correttamente i parametri per il trattamento sanzionatorio, rendendo il ricorso una mera critica soggettiva non meritevole di accoglimento. La manifesta infondatezza dei motivi ha portato non solo al rigetto, ma anche alla condanna pecuniaria del ricorrente.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sottolineano che la contestazione della pena in Cassazione richiede l’individuazione di veri e propri errori logici o mancanze motivazionali gravi. Non è sufficiente invocare una generica severità della sanzione se il giudice ha spiegato chiaramente i motivi della sua decisione. La sentenza diventa così definitiva, comportando per il condannato l’obbligo di rifondere le spese processuali e di versare una somma significativa alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato un ricorso inammissibile.
Cosa succede se il ricorso contro la pena è considerato inammissibile?
La condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Il giudice di Cassazione può ridurre la pena stabilita in appello?
No, la Cassazione verifica solo la logicità e la correttezza della motivazione; non può entrare nel merito della scelta della pena se questa è ben giustificata.
Quali sono i presupposti per contestare il trattamento sanzionatorio?
È necessario dimostrare che il giudice di merito ha omesso di valutare elementi decisivi o ha seguito un ragionamento illogico e contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51035 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28457/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023