Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11305 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/9/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto e declaratoria di irrevocabilità della responsabilità
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/9/2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 31/5/2022 dal Tribunale di Crotone, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a NOME COGNOME in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 44, lett. b) e c) (capo 1), 71 (capo 2) e 95 (cap 3), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
i2)
violazione dell’art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati, cristallizzati a data dell’11/5/2020 e, dunque, maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado;
illegalità della pena e violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di appello, muovendo dalla pena congiunta (arresto ed ammenda) stabilita per il reato più grave (capo 1), l’avrebbe poi aumentata sotto entrambi i profili a titolo di continuazione, sebbene la contravvenzione di cui all’art. 71, d.P.R. n. 380 del 2001, sia punita con sanzione alternativa (arresto o ammenda) e quella ex art. 95, stesso decreto, soltanto con pena pecuniaria (ammenda). La sentenza, peraltro, avrebbe anche violato il divieto di reformatio in peius, applicando una pena finale detentiva pari a 7 mesi di arresto, anziché 5 mesi di arresto, come da calcolo riportato nella stessa pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato con riguardo al secondo motivo, con assorbimento del terzo.
La prima censura, per contro, è inammissibile.
4.1. Le contravvenzioni oggetto di condanna risultano contestate tutte alla data dell’11/5/2020; alle stesse, pertanto, si applica la disciplina posta a sistema dalla I. 27 novembre 2021, n. 134.
4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20989 del 12/12/2024, Pg/COGNOME), in particolare, hanno evidenziato “limpido il nesso fra la conferma dell’individuazione della sentenza di primo grado come momento di tendenziale cessazione del corso della prescrizione del reato e la contemporanea introduzione dell’istituto (per vero, non sedimentato nella tradizione giuridica dell’improcedibilità, espressamente riservato ai reati commessi dall’I. gennaio 2020. La legge del 2021 ha, con l’art. 161-bis cod. pen., confermato, precisandone gli effetti, il blocco del corso della prescrizione del reato in concomitanza con la pronuncia della sentenza di primo grado e ha, in pari tempo, con l’art. 344-bis cod. proc. pen, introdotto l’improcedibilità per i conseguenti giudizi di impugnazione.”
4.3. L’unico regime temporale riferibile alle contravvenzioni ascritte allo COGNOME, pertanto, è ormai quello della improcedibilità, con termine ad oggi pacificamente non maturato.
Con riguardo, invece, al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha individuato innanzitutto la pena base per la contravvenzione di cui al capo 1) – art. 44, lett.
d.P.R. n. 380 del 2001 – nei termini dell’arresto e dell’ammenda, quindi l’ha aumentata, con riguardo ad entrambe le pene, a titolo di continuazione con le contravvenzioni di cui ai capi 2) (art. 71 cit.) e 3) (art. 95 cit.), sebbene sanzionat rispettivamente, con pena alternativa e con la sola pena dell’ammenda.
5.1. Ebbene, in tal modo la sentenza non ha correttamente applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, in forza della quale, per quanto qui rileva: 1) “se il reat più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva”; 2) “se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, Basile, Rv. 272404)”.
5.2. Nessuna di queste operazioni, tuttavia, risulta dalla sentenza impugnata, nei termini sopra richiamati, con conseguente annullamento della stessa con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e con declaratoria di inammissibilità nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., la Corte dichiara inoltre l’irrevocabilità de sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026