Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e dichiararsi l’inammissibilità del resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29/11/2022, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di cui al capo a) le riqualificato in ricettazione il reato di riciclaggio contestato al capo d).
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto configurabile il reato di ricettazione anziché quello di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen., visto che il ricorrente non era consapevole della provenienza delittuosa delle autovetture di ci al capo a) dell’imputazione, basandosi su un fatto inesistente, e cioè che le autovetture fossero sprovviste di targa, elemento che comunque non poteva essere da solo indice certo della origine illecita delle autovetture; nulla portava ad escludere che il ricorrente fosse in attesa di ricevere i documenti identificativi delle vetture a fine di procedere alla richiesta di rilascio delle targhe.
1.2 II difensore propone analoghe censure relativamente al reato di cui al capo d): il primo giudice aveva argomentato nel senso di un concorso nei reati di furto presupposti, ma i giudici avevano erroneamente disatteso tale ragionamento; anche in tal caso l’ipotesti delittuosa avrebbe dovuto essere quella di cui all’art. 712 cod. pen., visto che era stato dimostrato solamente che l’autovettura, al momento del controllo, era nella disponibilità dell’imputato, ma non anche da quanto tempo e, soprattutto, se lo stesso fosse in possesso dei documenti identificativi.
1.3 II difensore lamenta l’erroneità della motivazione in punto di determinazione della pena: i giudici di appello avevano tenuto fermo il formulato giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, in violazione dei criteri di riduzione della pena stabiliti dalla legge: la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare dapprima la riduzione della pena per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche e poi applicare l’ulteriore riduzione di 1/3 in considerazione del rito abbreviato prescelto.
1.4 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine al disconoscimento del beneficio della non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve osservare che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fi della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso di specie, il travisamento dedotto è palesemente insussistente, posto che il giudice di primo grado, celebratosi con rito abbreviato, ha dato atto che “i militari verificavano la presenza in loco, tra le altre autovetture d provenienza furtiva (quelle compendiate al capo A della rubrica)”; tale capo di imputazione si riferiva espressamente a quattro autovetture prive di targhe, per cui non si comprende da quale dato processuale si possa ritenere che non è stato “dimostrato che le autovetture in contestazione fossero prive di targhe” (pag.3 ricorso), con conseguente mancanza di specificità del motivo.
Relativamente alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, le stesse modalità della vicenda (possesso di autovetture prive di targa) hanno portato la Corte di appello a ritenere sussistente il dolo del reato di ricettazione, il chè impedisce di ritenere sussistente la meno grave ipotesi prevista dall’art. 712 cod.pen.; del resto, nessuna spiegazione ha fornito l’imputato sul possesso di autovetture prive di targa (spiegazione fornita, in maniera probabilistica solo con il ricorso per cassazione); deve inoltre essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all’imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l’assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall’imputato, proposte soltanto con il ricorso per cassazione.
1.2 Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al secondo motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo d), per il quale la Corte di appello ha osservato che il ricorrente aveva il possesso di una autovettura con targa riconducibile ad un altro mezzo , per cui non vi era corrispondenza tra l’automobile acquistata ed i dati che alla stessa facevano riferimento; anche in
questo caso, le censure del ricorrente sono relative al merito della questione, e come tali inammissibili.
1.3 Fondato è il terzo motivo di ricorso.
Il giudice di primo grado aveva così determiNOME la pena: pena base per il reato di cui al capo d), previo giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee, anni quattro di reclusione euro 5000 di multa, riconoscendo quindi espressamente le circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato; la Corte di appello ha riqualificato il reato di riciclaggio di cui al capo d) ricettazione, ritenuto più grave il reato di ricettazione indicato al capo a), fissat la pena base in anni due di reclusione ed€ 1.000,00 di multa, disposto l’aumento per la continuazione e poi la riduzione per il rito, omettendo di calcolare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena, dovendosi ritenere assorbito il quarto motivo dì ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 20/12/2023