Trattamento sanzionatorio e spaccio di lieve entità: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Il trattamento sanzionatorio è un elemento centrale del processo penale, ma la sua contestazione in sede di legittimità incontra limiti rigorosi. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito che la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti non possono essere messi in discussione se supportati da una motivazione logica e coerente da parte dei giudici di merito.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un soggetto condannato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione proprio in merito al trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte d’Appello.
La contestazione delle attenuanti
Il punto focale del ricorso riguardava la mancata concessione dell’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, ovvero l’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente giustificato il diniego di tale beneficio, influenzando negativamente la pena finale.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello ha fornito una giustificazione puntuale e analitica sia per quanto riguarda l’entità complessiva della pena, sia per i criteri che hanno portato a negare l’attenuante richiesta. Tale valutazione, essendo ancorata a specifici elementi di fatto, non può essere soggetta a un nuovo esame da parte della Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza evidenziano come il controllo di legittimità non possa trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte d’Appello ha utilizzato criteri fattuali coerenti per determinare il trattamento sanzionatorio, rendendo la decisione insindacabile. Quando il giudice di merito spiega chiaramente il percorso logico seguito per quantificare la sanzione e valutare le circostanze del reato, la Cassazione deve limitarsi a verificare la tenuta logica di tale ragionamento, senza sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice territoriale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza conferma che, in tema di trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice di merito è ampia, purché sia sorretta da una motivazione che dia conto degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che non mirino a una rivalutazione del fatto, ma che evidenzino reali lacune logiche o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
È possibile contestare la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito risulta mancante, illogica o contraddittoria, poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Qual è il rilievo dell’attenuante della speciale tenuità?
Se riconosciuta, permette una riduzione della pena, ma il suo diniego è insindacabile se il giudice di merito fornisce una motivazione basata su dati reali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51010 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28101/23 CHINI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto che sia l’entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d’appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023