Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41223 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l’Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 3, 625, n. 2-5, 61 n. 7 e 11 cod. pen.;
Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’imputato lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato sia in ordine al riconoscimento della recidiva che al bilanciamento compiuto tra detta circostanza e l’attenuante ex art. 625-bis cod.pen.;
Rilevato che su entrambi gli aspetti, reiterativi di censure formulate con l’atto d’appello, vi è congrua motivazione da parte della Corte territoriale (pag. 4), con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi, con conseguente inammissibilità delle censure (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023