Trattamento sanzionatorio e limiti del ricorso per Cassazione
Nel panorama giuridico penale, la determinazione della pena rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’attività del giudice. Quando si parla di trattamento sanzionatorio, si fa riferimento al potere discrezionale del magistrato di calibrare la sanzione in base alla gravità del reato e alla personalità del reo. Tuttavia, tale discrezionalità non è assoluta e deve essere sempre sorretta da una motivazione logica e congrua.
La contestazione del trattamento sanzionatorio
Il caso in esame riguarda un cittadino che ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando esclusivamente la misura della pena inflitta nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente riteneva che il calcolo sanzionatorio non fosse stato adeguatamente valutato, nonostante la sentenza di secondo grado avesse già operato una scelta favorevole al condannato.
Quando il trattamento sanzionatorio è insindacabile
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, qualora il giudice di merito abbia determinato la pena base nel minimo previsto dalla legge (cosiddetto minimo edittale), le possibilità di contestare tale decisione in Cassazione siano estremamente ridotte. Se la sentenza è supportata da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, il sindacato della Suprema Corte si arresta, poiché non può sostituirsi alle valutazioni di merito compiute dai giudici precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nel fatto che il ricorso presentava un unico motivo di doglianza, centrato su aspetti di puro merito sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito una spiegazione logica e priva di contraddizioni riguardo alla determinazione della pena. Essendo quest’ultima stata fissata nel minimo edittale, non sussisteva alcuno spazio per una rivalutazione in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque considerato privo di fondamento tecnico-giuridico, configurando un’ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure proposte.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze del ricorrente, la Suprema Corte ha applicato la normativa vigente che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ravvisare l’assenza di colpa nella presentazione di un ricorso manifestamente destinato al rigetto.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione riguarda solo la misura della pena?
Se la pena è già stata fissata al minimo edittale e la motivazione della sentenza è logica, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali costi comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Si può chiedere una riduzione della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra un errore di legge o una mancanza totale di motivazione da parte del giudice di merito, non per una semplice rivalutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9354 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9354 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME (alias NOME COGNOME) avverso l sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo in merito al trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata, che, peraltro, ha determinato la pena base nel minimo edittale, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto ( pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026.