Trattamento sanzionatorio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei pilastri della decisione penale, ma la sua contestazione davanti alla Suprema Corte incontra limiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché non sia possibile ridiscutere l’entità della pena in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito risulta solida e priva di vizi logici.
I fatti e il ricorso dell’imputato
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto, in sede di giudizio abbreviato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato era stato condannato a otto mesi di reclusione e a una multa di 1.200 euro. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, il giudice d’appello avrebbe confermato la congruità della pena utilizzando mere clausole di stile, senza analizzare realmente le specificità del caso.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio non possono essere accolte quando la sentenza impugnata fornisce una spiegazione puntuale e argomentata delle scelte effettuate. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato conto della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, elementi che giustificavano pienamente la misura della pena inflitta.
Il ruolo della discrezionalità del giudice
La determinazione della pena è un’attività che la legge affida alla discrezionalità del giudice di merito. Finché tale potere viene esercitato entro i limiti edittali e viene spiegato attraverso un ragionamento logico, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del magistrato che ha analizzato i fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione ha evidenziato che il ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a definire la motivazione come “di stile” in modo generico. Al contrario, i giudici di secondo grado avevano esaminato correttamente le deduzioni difensive, rapportando la sanzione alla gravità oggettiva della condotta e al profilo soggettivo del reo. Quando la motivazione è esistente, logica e non contraddittoria, il sindacato della Suprema Corte si arresta, rendendo il motivo di ricorso non consentito.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare con successo il trattamento sanzionatorio in Cassazione, non basta lamentare l’eccessività della pena, ma occorre dimostrare un vero e proprio collasso logico o giuridico della motivazione fornita dai giudici di merito. In assenza di tali presupposti, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Quando si può impugnare la pena in Cassazione?
L’impugnazione è possibile solo se la motivazione sulla determinazione della pena è totalmente mancante, manifestamente illogica o basata su presupposti giuridici errati.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
Il giudice deve sempre giustificare l’entità della pena?
Sì, il giudice ha l’obbligo di motivare la scelta della sanzione basandosi su criteri quali la gravità del reato, i precedenti del reo e la sua capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50185 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE ( CUI OSHOXWS ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi 8 di reclusione e 1.200 € di multa per il reato di cui all comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenu congruità del trattamento sanzionatorio, che si lamenta essere stata affermata con mere clausol di stile;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto iner al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adegua esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale, diversamente da quanto allegat in ricorso, dato puntuale ed argomentata ragione della congruità della pena in relazione a gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, non confrontandosi il ricorso con quel illogiche considerazioni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.