Trattamento Sanzionatorio: I Criteri per una Pena Superiore al Minimo
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione su come viene determinato il trattamento sanzionatorio nel nostro sistema giudiziario. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, ma le motivazioni della Corte chiariscono i presupposti che legittimano un giudice a discostarsi dal minimo della pena previsto dalla legge, specialmente in presenza di recidiva e di una spiccata pericolosità sociale del condannato.
I Fatti del Caso
Un individuo, con un passato segnato da numerose condanne per reati violenti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma. L’appellante contestava la severità della pena inflittagli, ritenendola eccessiva. Il suo ricorso si basava su una critica al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era generico, manifestamente infondato e, soprattutto, meramente reiterativo di questioni già ampiamente valutate e motivate nel giudizio di appello. La Corte ha quindi confermato la validità della decisione precedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul Trattamento Sanzionatorio
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno giustificato un trattamento sanzionatorio più aspro. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato lo scostamento dal minimo edittale sulla base di una valutazione complessiva dell’imputato e del reato commesso. I fattori decisivi sono stati:
Gravità del Fatto e Modalità Violente
I giudici di merito hanno considerato non solo il reato in sé, ma anche la sua particolare gravità e le modalità violente con cui è stato perpetrato. Questi elementi sono indicatori fondamentali per calibrare la pena in modo proporzionato alla reale offesa.
Personalità Negativa e Pericolosità dell’Imputato
Un altro elemento centrale è stata la valutazione della ‘personalità negativa’ dell’imputato. Questa non è un’etichetta astratta, ma il risultato di un’analisi concreta del suo passato criminale. Le numerose condanne precedenti per reati connotati dall’uso della violenza hanno dipinto un quadro di ‘perdurante inclinazione alla violenza’ e di ‘pericolosità’. Questi aspetti hanno giustificato non solo il riconoscimento della recidiva, ma anche l’applicazione di una pena più severa come deterrente e misura di protezione sociale.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto penale: la determinazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma un processo discrezionale del giudice che deve essere ancorato a elementi oggettivi e concreti. La gravità del fatto, la violenza della condotta e la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti, sono criteri legittimi per superare il minimo edittale. La decisione sottolinea che un trattamento sanzionatorio più severo è pienamente giustificato quando serve a rispondere adeguatamente alla pericolosità di un individuo che dimostra una costante inclinazione a commettere reati violenti.
Quando un giudice può applicare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Un giudice può applicare una pena superiore al minimo quando la decisione è motivata da elementi concreti come la particolare gravità del fatto, le modalità violente della condotta e la personalità negativa dell’imputato, desunta anche da precedenti condanne.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente ripetitivo di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione completa e adeguata.
Quale ruolo ha avuto la recidiva in questo caso?
La recidiva ha avuto un ruolo fondamentale. Le numerose condanne precedenti per reati violenti sono state considerate prova di una ‘perdurante inclinazione alla violenza’ e della ‘pericolosità’ dell’imputato, giustificando pienamente sia la contestazione della recidiva stessa sia un trattamento sanzionatorio più severo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME Rober inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa in sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio e alla recidiva contestata e ritenuta;
considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo e che la Corte ha riten giustificato lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto, delle vi modalità della condotta e della negativa personalità dell’imputato, gravato da numerose condanne per reati connotati dal ricorso alla violenza, giustificativi della recidiva conte deponendo per la perdurante inclinazione alla violenza e per la pericolosità dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il consigliere eSt’ensore
Il Presidente