Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51121 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di cui all’a 495 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio motivazione e violazione di legge in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che è stata irrogata una pena attestata nel minimo, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si disco significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale s impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del P Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.